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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge lombarda che riservava il diritto alla circolazione gratuita sui trasporti pubblici ai soli invalidi civili totali con cittadinanza italiana, escludendo gli stranieri residenti. L’esclusione è discriminatoria e viola l’art. 3 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva introdotto con la legge n. 1/2002 (modificata dalla legge n. 25/2003) il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea per le persone totalmente invalide per cause civili, ma solo a condizione che possedessero la cittadinanza italiana e la residenza in Lombardia. Un cittadino extracomunitario residente in Lombardia e totalmente invalido — insieme alla CGIL regionale — aveva impugnato la delibera attuativa, e il TAR Lombardia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 8, comma 2, legge Regione Lombardia n. 1/2002, come modificato dall’art. 5, comma 7, legge Regione Lombardia n. 25/2003, nella parte in cui esclude gli stranieri residenti dal diritto alla circolazione gratuita sui trasporti pubblici riconosciuto agli invalidi civili totali. Parametri: artt. 3, 32, 35 e 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Lombardia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza). Il testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) equipara gli stranieri legalmente soggiornanti ai cittadini in materia di accesso ai servizi sociali e alle prestazioni previdenziali; anche la legge n. 104/1992 (Legge-quadro sull’handicap) equipara ai cittadini gli stranieri residenti. La norma lombarda non fornisce alcuna giustificazione razionale per escludere gli stranieri residenti dalla provvidenza sociale, introducendo una preclusione basata esclusivamente sulla cittadinanza.

Il principio

Quando una legge regionale introduce una prestazione sociale riservata ai cittadini italiani, escludendo gli stranieri legalmente residenti nel territorio regionale, senza alcuna giustificazione razionale, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. I principi fondamentali statali in materia di condizione giuridica dello straniero costituiscono un limite generale per le leggi regionali.

Domande e risposte

Uno straniero residente in Lombardia con invalidità civile totale aveva diritto alla circolazione gratuita?

No, prima di questa sentenza, perché la legge regionale richiedeva la cittadinanza italiana. Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma è stata eliminata dall’ordinamento e gli stranieri residenti hanno acquisito il medesimo diritto dei cittadini italiani nelle stesse condizioni.

Perché la Corte ha ritenuto irragionevole l’esclusione degli stranieri?

Perché la norma regionale non offriva alcuna ragione specifica per la distinzione, se non la cittadinanza in quanto tale. Il t.u. immigrazione e la legge sull’handicap (principi fondamentali statali) equiparano già gli stranieri residenti ai cittadini per le prestazioni sociali. Derogare a questo principio richiederebbe una specifica giustificazione costituzionalmente adeguata, assente nella norma impugnata.

Il requisito della residenza in Lombardia era invece legittimo?

Sì. La sentenza non ha messo in discussione il requisito della residenza regionale, che è un criterio geografico-organizzativo della prestazione del servizio e non una discriminazione basata su caratteristiche personali. Solo il requisito della cittadinanza italiana è stato dichiarato illegittimo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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