Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la norma (d.lgs. n. 104/2010, codice del processo amministrativo) che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio, con cognizione estesa al merito, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB. La cognizione su tali sanzioni spetta al giudice ordinario, non a quello amministrativo.
Di cosa si tratta
La CONSOB può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a soggetti operanti nei mercati finanziari. Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva attribuito al TAR Lazio la giurisdizione esclusiva su queste controversie, sottraendola alla Corte d’appello ordinaria. La Corte d’appello di Torino ha dubitato della legittimità di tale scelta, sollevando questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 4, comma 1, n. 19), dell’allegato 4, in riferimento agli artt. 3, 76, 103, 111 e 113 della Costituzione. La questione sull’art. 44 della legge n. 69/2009 (delega al Governo) è stata dichiarata non fondata.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionali le disposizioni che attribuiscono al TAR Lazio la giurisdizione esclusiva sulle sanzioni CONSOB: l’art. 103 Cost. non consente di devolvere al giudice amministrativo controversie che riguardano diritti soggettivi lesi da sanzioni punitive, le quali devono essere conosciute dal giudice ordinario, garantendo il doppio grado di giudizio e il pieno sindacato di merito. La questione sulla delega (art. 44, legge n. 69/2009) è non fondata.
Il principio
Le sanzioni irrogate dalla CONSOB hanno natura punitiva e incidono su diritti soggettivi: la loro impugnazione spetta al giudice ordinario (Corte d’appello), non al giudice amministrativo, che ai sensi dell’art. 103 Cost. ha giurisdizione sugli interessi legittimi e solo nei casi tassativamente previsti anche su diritti soggettivi.
Domande e risposte
Chi può impugnare le sanzioni della CONSOB dopo questa sentenza?
La Corte d’appello ordinaria competente per territorio, tornando alla disciplina previgente che attribuiva alla Corte d’appello il sindacato sulle sanzioni della CONSOB.
Cosa distingue la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa?
Il giudice ordinario tutela i diritti soggettivi; il giudice amministrativo tutela gli interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, anche i diritti soggettivi in materie tipicamente pubblicistiche. L’art. 103 Cost. consente la giurisdizione esclusiva amministrativa solo in specifiche materie di stretta competenza pubblica.
La delega per il codice del processo amministrativo era legittima?
Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 44 della legge n. 69/2009, ritenendo che la delega fosse sufficientemente determinata nei criteri e principi direttivi richiesti dall’art. 76 Cost.
Norme collegate
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione del Consiglio di Stato e dei TAR
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della PA
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.