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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, e 11, commi 8 e 9, della legge della Regione Abruzzo n. 17/2011 sul riordino delle IPAB e la disciplina delle ASP, in quanto tali norme consentono selezioni di personale senza il rispetto delle procedure concorsuali imposte dall’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali statali in materia di pubblico impiego.

Di cosa si tratta

Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono enti che erogano servizi sociali. La Regione Abruzzo, con la legge n. 17/2011, ha disciplinato il loro riordino e la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Alcune disposizioni consentivano a questi enti di procedere a selezioni di personale in deroga alle regole ordinarie del concorso pubblico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge regionale Abruzzo n. 17/2011, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che le norme sulla selezione del personale violassero il principio del concorso pubblico e i principi fondamentali statali in materia di organizzazione della pubblica amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionali le disposizioni che permettono alle IPAB e alle ASP di procedere a selezioni di personale senza rispettare le regole del concorso pubblico (artt. 5 comma 2, 6 commi 3-4-6-7, 11 commi 8-9, 15 comma 4). Dichiara invece non fondate le questioni sulle norme che rispettano i principi fondamentali statali (artt. 5 comma 1, 6 comma 5, 15 comma 3).

Il principio

Gli enti pubblici — comprese le IPAB in fase di riordino e le nuove ASP — non possono selezionare personale in deroga al principio del concorso pubblico garantito dall’art. 97, terzo comma, Cost.: la natura pubblica dell’ente e la sua partecipazione alla finanza pubblica impongono il rispetto di tale principio anche in sede di prima applicazione della riforma.

Domande e risposte

Cosa sono le IPAB e le ASP?

Le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza) sono enti pubblici che storicamente erogano servizi sociali; le ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) sono la forma giuridica in cui molte IPAB si trasformano dopo le riforme regionali, mantenendo natura pubblica ma con gestione imprenditoriale.

Perché le selezioni di personale senza concorso sono incostituzionali per questi enti?

Perché l’art. 97, terzo comma, Cost. impone che l’accesso agli impieghi pubblici avvenga tramite concorso, salvo eccezioni previste dalla legge. Le IPAB e le ASP, in quanto enti pubblici la cui gestione rientra nella finanza pubblica, devono rispettare questo obbligo.

La Regione Abruzzo poteva derogare ai principi statali sul pubblico impiego?

No: in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di pubblico impiego regionale, la Regione può legiferare ma deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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