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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lombardia n. 16/2011 che approvava il piano di cattura in deroga dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012. La legge regionale violava il divieto di ripristinare norme già dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.) e il diritto UE sulla tutela della fauna selvatica.

Di cosa si tratta

La cattura dei richiami vivi — uccelli usati per richiamare altri uccelli durante la caccia — è soggetta a stretti limiti di legge e a deroga concessa solo in presenza di presupposti tassativi previsti dalla direttiva europea «Uccelli». La Regione Lombardia aveva approvato con legge regionale il piano di cattura per la stagione 2011/2012, nonostante la Corte avesse già dichiarato incostituzionali leggi regionali di identico contenuto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale Lombardia n. 16/2011, deducendo la violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), e 136 della Costituzione: la legge ripristinava disposizioni già dichiarate incostituzionali, consentiva la cattura con strumenti vietati dalla normativa internazionale e UE, e mancava dei presupposti per la deroga al divieto di prelievo venatorio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 16/2011. Sebbene la legge fosse già stata abrogata dal legislatore lombardo prima della decisione, la Corte ritiene di dover pronunciare nel merito a causa della violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.) e dei parametri UE: il ripristino di norme già dichiarate incostituzionali non rimane privo di conseguenze anche dopo l’abrogazione.

Il principio

Il legislatore regionale non può ripristinare, neppure temporaneamente, disposizioni di identico contenuto a quelle già dichiarate incostituzionali dalla Corte: farlo viola l’art. 136 Cost. e produce effetti giuridici illegittimi anche se la norma viene poi abrogata prima della pronuncia della Corte.

Domande e risposte

Le Regioni possono legiferare in materia di caccia e prelievo venatorio?

Sì, ma nei limiti fissati dalla legislazione statale di principio e della normativa UE (direttiva «Uccelli» 2009/147/CE): non possono derogare ai divieti di prelievo venatorio senza rispettare i presupposti tassativi previsti dalla direttiva.

Cosa vieta l’art. 136 della Costituzione?

Vieta al legislatore — statale o regionale — di ripristinare disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte: le norme colpite da incostituzionalità cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

L’abrogazione della legge regionale prima della sentenza evitava la pronuncia di illegittimità?

No: la Corte ha giudicato nel merito perché la violazione del giudicato costituzionale e della normativa UE produceva effetti che non potevano essere sanati dalla sola abrogazione sopravvenuta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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