Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 43/2024 la Corte costituzionale ha escluso che una condanna per spaccio di lieve entita’ impedisca automaticamente di accedere alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri prevista nel 2020.

Di cosa si tratta

Nel 2020, durante l’emergenza Covid, una norma ha consentito la regolarizzazione di lavoratori stranieri irregolari (la cosiddetta sanatoria). La legge escludeva pero’ dall’accesso chi avesse riportato condanne per determinati reati, tra cui i “reati inerenti agli stupefacenti”, senza distinguere tra fatti gravi e ipotesi di lieve entita’. Il TAR Piemonte ha dubitato della ragionevolezza di un’esclusione cosi’ rigida: equiparare un grande trafficante a chi ha commesso un fatto di spaccio di lieve entita’ significa trattare allo stesso modo situazioni profondamente diverse. La questione tocca da vicino la condizione di molti lavoratori stranieri che, pur avendo un piccolo precedente, lavorano e vivono stabilmente in Italia e rischiavano di restare esclusi dalla regolarizzazione per un automatismo privo di gradazione.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 2020, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal TAR per il Piemonte, sezione prima.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma nella parte in cui, tra i reati ostativi inerenti agli stupefacenti, non esclude il fatto di lieve entita’ previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Chi ha riportato una condanna per spaccio di lieve entita’ non e’ quindi automaticamente escluso dalla regolarizzazione.

Il principio

Un automatismo che esclude da un beneficio chiunque abbia una condanna per reati di droga, senza distinguere i fatti di lieve entita’, e’ irragionevole: la valutazione deve tener conto della effettiva gravita’ del reato.

Domande e risposte

Chi ha una condanna per spaccio di lieve entita’ puo’ ora accedere alla sanatoria 2020?

Si’. La Corte ha rimosso l’automatismo: quel tipo di condanna non costituisce piu’, di per se’, causa di esclusione dalla regolarizzazione.

Tutte le condanne per droga non escludono piu’?

No. L’illegittimita’ riguarda specificamente il fatto di lieve entita’ (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990): i reati di droga piu’ gravi restano ostativi.

La sentenza puo’ aiutare chi era stato escluso?

La dichiarazione di illegittimita’ incide sui rapporti non definitivi; la posizione di chi era stato escluso va riesaminata alla luce della pronuncia, secondo le regole applicabili.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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