Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 42/2024 la Corte costituzionale ha corretto un contributo regionale toscano destinato ai genitori di figli minori disabili, ritenendo irragionevole il modo in cui era richiesta la residenza prolungata.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva previsto un contributo economico a favore dei genitori di figli minori disabili, subordinandolo a un requisito di residenza continuativa in Toscana, da almeno ventiquattro mesi, riferito sia al genitore sia al figlio minore disabile e ad abitazioni non occupate abusivamente. La Corte d’appello di Firenze, sezione lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole pretendere quel radicamento territoriale prolungato anche dal figlio minore disabile, la cui condizione di bisogno non dipende dalla durata della residenza. La vicenda riguarda famiglie in situazione di particolare fragilita’, che a un aiuto pensato proprio per loro rischiavano di non accedere a causa di un requisito formale costruito in modo da escludere chi, pur avendone bisogno, non poteva dimostrare quella continuita’ di residenza anche per il minore.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 5, comma 4, lettera b), della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la residenza continuativa da almeno ventiquattro mesi sia per il genitore sia per il figlio minore disabile, anziche’ configurare il requisito in modo coerente con la finalita’ del contributo. Viene cosi’ rimosso l’ostacolo irragionevole all’accesso al beneficio.

Il principio

Un requisito di residenza prolungata applicato in modo indistinto, fino a escludere chi versa in una conclamata situazione di bisogno, e’ irragionevole se non e’ coerente con la finalita’ assistenziale del beneficio.

Domande e risposte

Il contributo toscano e’ stato eliminato?

No. Il contributo resta. La Corte ha solo corretto il requisito di residenza nella parte ritenuta irragionevole, ampliando la platea di chi puo’ accedervi.

Perche’ il requisito era ritenuto discriminatorio?

Perche’ pretendeva un radicamento territoriale prolungato anche dal figlio minore disabile, la cui condizione di bisogno e’ indipendente dalla durata della residenza.

Le famiglie escluse possono ripresentare domanda?

La pronuncia incide sui rapporti non ancora definiti; le posizioni vanno riesaminate alla luce del nuovo assetto del requisito, secondo le regole applicabili.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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