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Con la sentenza n. 226 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la normativa statale sulle «ronde» (legge sulla sicurezza pubblica n. 94/2009), nella parte in cui consentiva ai sindaci di avvalersi di associazioni di privati cittadini non solo per la sicurezza ma anche per la «prevenzione di situazioni di disagio sociale», invadendo la competenza regionale in materia di assistenza e servizi sociali.
Di cosa si tratta
La legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza) prevedeva all’art. 3, commi 40-43, la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di «cittadini non armati» al fine di «segnalare alle Forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato queste norme sostenendo che invadessero le loro competenze in materia di politiche sociali e ordine pubblico.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Parametri: art. 117, secondo, quarto e sesto comma, e 118 Cost.; principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria (r.r. nn. 64, 66, 67/2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 40 dell’art. 3, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale»: questa parte della norma invade la competenza regionale in materia di politiche sociali e assistenza (art. 117, quarto comma, Cost.), perché le misure di prevenzione del disagio sociale rientrano nella legislazione residuale regionale, non nella «sicurezza pubblica» di competenza statale esclusiva. Ha invece dichiarato non fondate le censure relative ai commi 41, 42 e 43, relativi all’organizzazione e al coordinamento delle associazioni di volontariato.
Il principio
La «sicurezza urbana» è materia di competenza statale esclusiva (art. 117, comma 2, lett. h), Cost.) e può legittimamente essere affidata a forme di collaborazione civica; ma la «prevenzione del disagio sociale» appartiene alle politiche sociali di competenza regionale e lo Stato non può disciplinarla nell’ambito di norme sulla sicurezza pubblica senza invadere la competenza regionale.
Domande e risposte
Cosa potevano fare concretamente le «ronde» previste dalla legge n. 94/2009?
Solo segnalare alle Forze di polizia situazioni che potessero arrecare danno alla sicurezza urbana. Non potevano avere poteri coercitivi, non potevano agire senza armamento (erano cittadini «non armati») e dovevano operare previa intesa del sindaco con il prefetto.
Perché il «disagio sociale» è di competenza regionale?
L’art. 117, quarto comma, Cost. attribuisce alle Regioni la competenza residuale su tutte le materie non riservate allo Stato. L’assistenza sociale, i servizi alle persone in difficoltà e le politiche di inclusione rientrano tra queste materie. Lo Stato non può legiferare su di esse nemmeno nell’ambito di leggi sulla sicurezza pubblica.
I Comuni possono comunque avvalersi di volontari per la sicurezza?
Sì. La parte della norma relativa alla «sicurezza urbana» è rimasta valida dopo la sentenza. I sindaci possono continuare a coordinare l’attività di associazioni di volontari per la segnalazione alle Forze dell’ordine di situazioni che minacciano la sicurezza, ma non possono impiegarli per attività di assistenza sociale, che restano di competenza regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale esclusiva su ordine pubblico e sicurezza; competenza regionale residuale su politiche sociali
- Art. 118 della Costituzione — sussidiarietà e principio di leale collaborazione
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