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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, sull’interpretazione autentica del procedimento elettorale, sollevate dalle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana. Le Regioni non erano legittimate ad impugnare norme del procedimento elettorale statale che non riguardano la loro sfera di competenza.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, aveva interpretato autenticamente alcune norme del procedimento elettorale per le elezioni regionali del marzo 2010, con l’effetto di consentire la partecipazione di alcune liste in un contesto di contenzioso legato ai requisiti di sottoscrizione. Le Regioni Lazio, Piemonte e Toscana avevano impugnato il decreto sostenendo che violasse, tra l’altro, la riserva di legge rinforzata in materia elettorale e il principio del giudice naturale.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione). Parametri invocati: artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122 Cost. Ricorrenti: Regioni Lazio, Piemonte e Toscana.

La decisione della Corte

Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili: le Regioni non sono legittimate a impugnare in via principale norme statali relative al procedimento elettorale per le elezioni regionali quando tali norme non attengono all’esercizio di proprie competenze legislative o amministrative costituzionalmente garantite.

Il principio

Il ricorso regionale in via principale è ammissibile solo quando le Regioni possono vantare la violazione di proprie attribuzioni costituzionali. Le norme statali che disciplinano il procedimento elettorale per le elezioni regionali non rientrano nelle competenze costituzionali delle Regioni stesse, le quali pertanto non possono impugnarle dinanzi alla Corte Costituzionale.

Domande e risposte

Cosa fa un decreto-legge di «interpretazione autentica»?

Un decreto-legge di interpretazione autentica chiarisce con forza di legge il significato di una norma preesistente, con effetti retroattivi: è come se il legislatore avesse sempre voluto dire ciò che il decreto stabilisce.

Le Regioni possono sempre impugnare leggi statali?

No: il ricorso regionale in via principale è limitato alle leggi statali che ledono le attribuzioni costituzionali della Regione. Non possono essere impugnate leggi statali che riguardano materie di competenza esclusiva dello Stato.

Il decreto-legge n. 29/2010 ha avuto effetti pratici?

Sì: è intervenuto a pochi giorni dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010, con lo scopo di risolvere controversie sulle sottoscrizioni delle liste, consentendo la partecipazione alla consultazione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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