Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale ligure n. 30/2009 sulle autostrade di interesse regionale, nella parte in cui attribuiva alla Regione la competenza a effettuare la VIA (valutazione di impatto ambientale) su opere autostradali di competenza statale e conferiva alla Regione stessa poteri di progettazione, finanziamento e affidamento di questi interventi.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva approvato una legge per disciplinare la realizzazione di autostrade, infrastrutture ferroviarie e altre opere strategiche regionali, attribuendo alla Regione compiti di studio di fattibilità, valutazione di impatto ambientale, progettazione e finanza di progetto. Il Governo sosteneva che diverse di queste previsioni invadevano competenze statali esclusive (tutela dell’ambiente, ordinamento civile, opere pubbliche).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio impugnava gli artt. 5 (commi 2 e 3), 6, 7, 8 e 9 (comma 2) della l.r. Liguria 6 agosto 2009, n. 30, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. e), l) e s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ordinamento civile, tutela della concorrenza).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 7 nella parte in cui consente alla Regione di effettuare la VIA anche per le autostrade (opera di competenza statale ai sensi dell’Allegato II, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006); degli artt. 5 (commi 2 e 3), 6, 8 e 9 (commi 1, 2 e 3). Dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 7 per contrasto con la direttiva 92/43/CEE (habitat).

Il principio

La valutazione di impatto ambientale per opere autostradali è funzione di esclusiva competenza statale: una legge regionale che la attribuisce alla Regione stessa è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente). Anche i poteri regionali di progettazione e affidamento degli incarichi per opere di rilevanza nazionale eccedono le competenze regionali.

Domande e risposte

Chi ha competenza sulla VIA per le autostrade?

Lo Stato, in base all’Allegato II, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Le autostrade rientrano tra le opere per le quali la procedura di VIA è di esclusiva competenza statale.

Le Regioni possono progettare autostrade sul proprio territorio?

Non autonomamente. La progettazione di grandi infrastrutture, nei profili riguardanti tutela della concorrenza, ordinamento civile e ambiente, è riservata allo Stato. Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di «governo del territorio», ma non possono invadere le sfere di esclusiva statale.

Cos’è la «finanza di progetto» (project financing) nelle opere pubbliche?

La finanza di progetto è uno strumento che consente di finanziare un’opera pubblica coinvolgendo capitali privati, che verranno remunerati attraverso la gestione dell’opera stessa. È disciplinata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006, ora sostituito dal d.lgs. n. 36/2023).

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.