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Con la sentenza n. 271 del 2019 la Corte costituzionale ha salvato il cosiddetto rito super-accelerato negli appalti pubblici (art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo), che imponeva di impugnare immediatamente le ammissioni degli altri concorrenti. La Corte ha dichiarato inammissibile una delle questioni e non fondate tutte le altre.
Di cosa si tratta
L’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo prevedeva, nelle gare di appalto, l’onere di impugnare immediatamente i provvedimenti di ammissione o esclusione degli altri concorrenti, a pena di decadenza: chi non impugnava subito l’ammissione altrui non poteva più contestarla in seguito, neppure impugnando l’aggiudicazione finale. Il TAR Puglia ha dubitato della compatibilità di questo meccanismo con i principi costituzionali del processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, lamentando l’onere di impugnare un atto endoprocedimentale prima ancora di una concreta lesione e la gravità della sanzione di inammissibilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondate le ulteriori questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU). Il rito super-accelerato è stato quindi giudicato compatibile con la Costituzione.
Il principio
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e l’onere di immediata impugnazione delle ammissioni, funzionale alla celere definizione del contenzioso sugli appalti, non è manifestamente irragionevole né lesivo del diritto di difesa.
Domande e risposte
Che cos’è il rito super-accelerato negli appalti?
È il meccanismo, previsto dall’art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., che imponeva di impugnare immediatamente le ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, senza attendere l’aggiudicazione.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha salvato la norma: una questione è stata dichiarata inammissibile, le altre non fondate, ritenendo il meccanismo compatibile con la Costituzione.
Quale logica sta dietro questo onere?
L’esigenza di definire rapidamente le controversie sugli appalti, concentrando in una fase iniziale le contestazioni sulle ammissioni, rientra nella discrezionalità del legislatore processuale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, evocato come parametro.
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo.
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
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