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Con l’ordinanza n. 272 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinti, per rinuncia ai ricorsi accettata dalla controparte, i due conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Valle d’Aosta contro i decreti ministeriali sul contributo alla finanza pubblica delle autonomie speciali.
Di cosa si tratta
La Regione Valle d’Aosta aveva sollevato due conflitti di attribuzione tra enti contro i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 2017 e del 2018, che determinavano e ripartivano tra le autonomie speciali il contributo annuale alla finanza pubblica e il relativo accantonamento. La Regione lamentava la lesione delle proprie prerogative statutarie e finanziarie.
La questione di legittimità costituzionale
I ricorsi censuravano i decreti ministeriali in riferimento alle norme dello Statuto speciale e agli artt. 3, 117, terzo comma, 119, 136 e 137 della Costituzione, contestando l’imposizione di un contributo ritenuto non più dovuto e la violazione del principio di leale collaborazione e del giudicato costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte non ha esaminato il merito: riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo. La Regione aveva infatti rinunciato ai ricorsi e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, determinando, ai sensi delle Norme integrative, l’estinzione del processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo, senza che la Corte possa pronunciarsi sul merito delle censure.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso il merito?
Perché la Regione ha rinunciato ai ricorsi e la rinuncia è stata accettata dalla controparte: ciò comporta l’estinzione del processo.
Cosa significa che i giudizi sono stati riuniti?
I due conflitti, connessi per soggetti e oggetto e con censure sostanzialmente identiche, sono stati trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.
L’estinzione è una vittoria o una sconfitta?
Né l’una né l’altra: è una chiusura processuale che non contiene alcuna valutazione sulla fondatezza delle ragioni della Regione.
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