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Con l’ordinanza n. 273 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla disciplina che, nel processo tributario, sanziona con l’inammissibilità la costituzione tardiva del ricorrente oltre il termine di trenta giorni.

Di cosa si tratta

Nel processo tributario il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità; il presidente di sezione può dichiarare l’inammissibilità già in sede di esame preliminare. Una società si era costituita in ritardo e il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità rispetto al processo civile, dove l’attore può costituirsi tardivamente fino alla prima udienza (art. 171 cod. proc. civ.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Il processo tributario ha natura impugnatoria e una sua specificità rispetto a quello civile, sicché il termine di costituzione non è comparabile con quello del processo civile; l’onere di costituirsi entro trenta giorni non è eccessivamente gravoso ed è funzionale alla certezza dei rapporti tributari.

Il principio

Non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra processo tributario e processo civile: data la natura impugnatoria del giudizio tributario, il termine perentorio per la costituzione e la sanzione dell’inammissibilità rientrano nella discrezionalità del legislatore e non ledono il diritto di difesa.

Domande e risposte

Entro quando deve costituirsi il ricorrente nel processo tributario?

Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio.

Perché non vale la regola del processo civile?

Perché il processo tributario ha natura impugnatoria e specificità proprie: secondo la Corte i due termini non sono comparabili.

La sanzione viola il diritto di difesa?

No: la Corte ritiene l’onere non eccessivamente gravoso e giustificato dall’interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti tributari.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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