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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 3-quater, del Testo unico immigrazione, nella parte in cui, nei casi di citazione diretta a giudizio, non consentiva al giudice di rilevare anche d’ufficio che l’espulsione era stata eseguita prima del provvedimento che dispone il giudizio e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Di cosa si tratta

Quando uno straniero viene espulso dal territorio dello Stato, il processo penale a suo carico per i reati connessi all’immigrazione può chiudersi con una sentenza di non luogo a procedere. La norma però prevedeva questo esito solo prima dell’emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Nei procedimenti a citazione diretta (art. 550 cod. proc. pen.), in cui non c’è udienza preliminare, mancava un momento equivalente, e il giudice del dibattimento si trovava impossibilitato a chiudere il processo pur a fronte di un’espulsione già eseguita.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, lamentando una disparità irragionevole tra i procedimenti con udienza preliminare e quelli a citazione diretta, nei quali lo straniero già espulso restava sottoposto al processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., il giudice potesse rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero era stata eseguita prima del provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrevano le condizioni per la sentenza di non luogo a procedere.

Il principio

Anche nei procedimenti a citazione diretta a giudizio il giudice deve poter prendere atto dell’avvenuta espulsione dello straniero e pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, allineando questi procedimenti a quelli con udienza preliminare ed evitando una irragionevole disparità di trattamento.

Domande e risposte

Che cos’è la citazione diretta a giudizio?

È la forma di esercizio dell’azione penale, prevista dall’art. 550 cod. proc. pen. per i reati meno gravi, in cui il pubblico ministero porta direttamente l’imputato a dibattimento senza udienza preliminare.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Anche in questi procedimenti il giudice, accertata l’espulsione già eseguita, può rilevare d’ufficio la situazione e pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Quali parametri costituzionali sono stati ritenuti violati?

La Corte ha accolto la questione sollevata in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, valorizzando in particolare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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