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Con la sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 3-quater, del Testo unico immigrazione, nella parte in cui, nei casi di citazione diretta a giudizio, non consentiva al giudice di rilevare anche d’ufficio che l’espulsione era stata eseguita prima del provvedimento che dispone il giudizio e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Di cosa si tratta
Quando uno straniero viene espulso dal territorio dello Stato, il processo penale a suo carico per i reati connessi all’immigrazione può chiudersi con una sentenza di non luogo a procedere. La norma però prevedeva questo esito solo prima dell’emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Nei procedimenti a citazione diretta (art. 550 cod. proc. pen.), in cui non c’è udienza preliminare, mancava un momento equivalente, e il giudice del dibattimento si trovava impossibilitato a chiudere il processo pur a fronte di un’espulsione già eseguita.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, lamentando una disparità irragionevole tra i procedimenti con udienza preliminare e quelli a citazione diretta, nei quali lo straniero già espulso restava sottoposto al processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., il giudice potesse rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero era stata eseguita prima del provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrevano le condizioni per la sentenza di non luogo a procedere.
Il principio
Anche nei procedimenti a citazione diretta a giudizio il giudice deve poter prendere atto dell’avvenuta espulsione dello straniero e pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, allineando questi procedimenti a quelli con udienza preliminare ed evitando una irragionevole disparità di trattamento.
Domande e risposte
Che cos’è la citazione diretta a giudizio?
È la forma di esercizio dell’azione penale, prevista dall’art. 550 cod. proc. pen. per i reati meno gravi, in cui il pubblico ministero porta direttamente l’imputato a dibattimento senza udienza preliminare.
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Anche in questi procedimenti il giudice, accertata l’espulsione già eseguita, può rilevare d’ufficio la situazione e pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Quali parametri costituzionali sono stati ritenuti violati?
La Corte ha accolto la questione sollevata in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, valorizzando in particolare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, alla base della censura accolta.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale.
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo.
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