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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 269 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento di ICCREA Banca spa nel conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana contro lo Stato e la Banca d’Italia. La Corte conferma che, in via eccezionale, un terzo può partecipare al conflitto quando l’esito incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione giuridica.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra enti contro la Banca d’Italia, contestando il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui era stato disposto lo scioglimento degli organi della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani e la nomina di organi straordinari. ICCREA Banca spa, capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui la BCC aveva aderito, ha chiesto di intervenire nel giudizio costituzionale, essendo già parte del giudizio amministrativo davanti al TAR del Lazio sullo stesso provvedimento.

La questione di legittimità costituzionale

In realtà qui la Corte non decideva il merito del conflitto, ma una questione processuale: se ICCREA, soggetto estraneo agli enti legittimati a promuovere il conflitto, potesse essere ammessa a intervenire. La regola generale è che nel conflitto tra enti non è ammessa la partecipazione di soggetti diversi da quelli legittimati a promuoverlo o a resistervi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento di ICCREA. Poiché ICCREA era parte del giudizio pendente davanti al TAR del Lazio, avente a oggetto lo stesso provvedimento all’origine del conflitto, l’esito del giudizio costituzionale era suscettibile di ripercuotersi direttamente sulla sua posizione giuridica.

Il principio

Sebbene di regola nel conflitto di attribuzione tra enti non sia ammessa la partecipazione di terzi, non può escludersi l’intervento quando l’oggetto del conflitto coinvolge in modo immediato e diretto situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito del conflitto.

Domande e risposte

Chi può partecipare a un conflitto di attribuzione tra enti?

Di regola solo gli enti legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Un terzo è ammesso solo in via eccezionale, quando l’esito del conflitto incide direttamente sulla sua situazione giuridica.

Perché ICCREA è stata ammessa?

Perché era già parte del giudizio davanti al TAR del Lazio sul medesimo provvedimento della Banca d’Italia all’origine del conflitto, sicché l’esito costituzionale poteva ripercuotersi sulla sua posizione.

La Corte ha deciso il merito del conflitto?

No. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata solo sull’ammissibilità dell’intervento di un terzo, non sulla spettanza del potere di adottare il provvedimento impugnato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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