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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Prato sugli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private e dell’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006 sul risarcimento diretto RC auto. L’ordinanza di rimessione era carente di ogni riferimento al fatto concreto e il giudice non aveva valutato la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Prato, nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso dall’assicurato contro la propria compagnia (sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni del 2005), sollevava questione di legittimità costituzionale del sistema stesso per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.: irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati, limitazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale e eccesso di delega legislativa.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investiva gli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e l’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.
La decisione della Corte
La manifesta inammissibilità è fondata su due profili: l’ordinanza di rimessione era priva di qualsiasi descrizione del fatto, non indicando nemmeno se fossero coinvolti autoveicoli né quanti fossero; inoltre il giudice non aveva esplorato la possibilità di interpretazione adeguatrice, già indicata dalla Corte nella sentenza n. 180/2009, secondo cui il Codice delle assicurazioni non priva il danneggiato dell’azione ordinaria di responsabilità civile contro il responsabile del danno.
Il principio
L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve descrivere il fatto da cui origina il giudizio e motivare la rilevanza della questione: un’ordinanza priva di tali elementi è manifestamente inammissibile. Il giudice, inoltre, deve sempre verificare se l’interpretazione adeguatrice sia percorribile prima di sollevare la questione.
Domande e risposte
Il sistema di risarcimento diretto RC auto è costituzionalmente legittimo?
Sì. La Corte ha più volte confermato (sent. n. 180/2009 e successive) che il sistema è legittimo: il Codice delle assicurazioni rafforza la posizione del danneggiato consentendogli di agire contro la propria compagnia, senza peraltro escludere l’azione tradizionale di responsabilità civile contro il responsabile del danno.
Le spese legali stragiudiziali sono rimborsate nel risarcimento diretto?
Il d.P.R. n. 254/2006 limitava le spese accessorie alle consulenze medico-legali, escludendo l’assistenza legale stragiudiziale. La questione della legittimità di questa limitazione è stata dichiarata inammissibile perché sollevata senza la necessaria descrizione del fatto.
Cos’è il risarcimento diretto RC auto?
È il meccanismo introdotto dagli artt. 149-150 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) che consente al danneggiato da sinistro stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice, anziché a quella del responsabile, con successiva compensazione tra le compagnie.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo e limiti dell’eccesso di delega
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