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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Livorno contro la deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009. Con tale deliberazione la Camera aveva dichiarato che i comportamenti ascritti al sen. Altero Matteoli — all’epoca deputato e ministro — erano di carattere ministeriale, negando l’autorizzazione a procedere. La Corte ha disposto la prosecuzione del conflitto nel merito.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Livorno (sezione distaccata di Cecina) stava giudicando Altero Matteoli per fatti commessi quando era deputato e ministro. La Camera dei deputati aveva deliberato che quei comportamenti erano «atti di carattere ministeriale» posti in essere per un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, negando così l’autorizzazione a procedere ai sensi dell’art. 96 Cost. (reati ministeriali). Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni ritenendo usurpata la propria funzione giurisdizionale.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.; art. 37 della legge n. 87/1953). Atto impugnato: deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1) relativa ad Altero Matteoli. Ricorrente: Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina. Resistente: Camera dei deputati.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 (fase preliminare di ammissibilità) e ha disposto: a) comunicazione immediata alle parti; b) notifica del ricorso e dell’ordinanza alla Camera dei deputati; c) deposito degli atti in cancelleria. Il conflitto viene quindi ammesso alla successiva fase di merito.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale ritiene che la deliberazione di un organo parlamentare (nel caso: la qualificazione di atti come ministeriali ai sensi dell’art. 96 Cost.) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. La Corte verifica, in via preliminare, l’ammissibilità formale prima di pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni è il giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un organo dello Stato contesta che un altro organo abbia invaso le sue competenze costituzionali o le abbia menomato. Tipici conflitti: tra giudici e Parlamento (per le prerogative parlamentari), tra Governo e altri poteri.

Cosa sono i «reati ministeriali»?

I reati ministeriali sono i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai ministri nell’esercizio delle funzioni di governo. Per procedere penalmente per questi reati è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza (art. 96 Cost. e legge costituzionale n. 1/1989).

Cosa è successo nel merito del conflitto?

Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità. Il giudizio nel merito sulla deliberazione della Camera relativa a Matteoli si è concluso con la sentenza n. 148/2011, con cui la Corte ha annullato la deliberazione della Camera e dichiarato non esservi luogo a conflitto di attribuzioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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