Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Livorno contro la deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009. Con tale deliberazione la Camera aveva dichiarato che i comportamenti ascritti al sen. Altero Matteoli — all’epoca deputato e ministro — erano di carattere ministeriale, negando l’autorizzazione a procedere. La Corte ha disposto la prosecuzione del conflitto nel merito.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Livorno (sezione distaccata di Cecina) stava giudicando Altero Matteoli per fatti commessi quando era deputato e ministro. La Camera dei deputati aveva deliberato che quei comportamenti erano «atti di carattere ministeriale» posti in essere per un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, negando così l’autorizzazione a procedere ai sensi dell’art. 96 Cost. (reati ministeriali). Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni ritenendo usurpata la propria funzione giurisdizionale.
La questione di legittimità costituzionale
Tipo di giudizio: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.; art. 37 della legge n. 87/1953). Atto impugnato: deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1) relativa ad Altero Matteoli. Ricorrente: Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina. Resistente: Camera dei deputati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 (fase preliminare di ammissibilità) e ha disposto: a) comunicazione immediata alle parti; b) notifica del ricorso e dell’ordinanza alla Camera dei deputati; c) deposito degli atti in cancelleria. Il conflitto viene quindi ammesso alla successiva fase di merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale ritiene che la deliberazione di un organo parlamentare (nel caso: la qualificazione di atti come ministeriali ai sensi dell’art. 96 Cost.) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. La Corte verifica, in via preliminare, l’ammissibilità formale prima di pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni è il giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un organo dello Stato contesta che un altro organo abbia invaso le sue competenze costituzionali o le abbia menomato. Tipici conflitti: tra giudici e Parlamento (per le prerogative parlamentari), tra Governo e altri poteri.
Cosa sono i «reati ministeriali»?
I reati ministeriali sono i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai ministri nell’esercizio delle funzioni di governo. Per procedere penalmente per questi reati è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza (art. 96 Cost. e legge costituzionale n. 1/1989).
Cosa è successo nel merito del conflitto?
Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità. Il giudizio nel merito sulla deliberazione della Camera relativa a Matteoli si è concluso con la sentenza n. 148/2011, con cui la Corte ha annullato la deliberazione della Camera e dichiarato non esservi luogo a conflitto di attribuzioni.
Norme collegate
- Art. 96 della Costituzione — Responsabilità penale dei ministri per reati commessi nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.