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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di diverse norme della legge regionale piemontese n. 19/2009 sul testo unico delle aree naturali: in particolare, la parte che consentiva l’attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia, le disposizioni che attribuivano ai gestori dei parchi funzioni di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (riservate allo Stato), e le norme sul ripristino ambientale. Dichiara non fondata la questione sull’allegato B relativo alle misure di mitigazione.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva approvato un testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che, tra l’altro, consentiva l’attività venatoria nelle «zone naturali di salvaguardia» e attribuiva ai gestori dei parchi naturali compiti di tutela del patrimonio storico-culturale e di recupero dei valori paesaggistico-ambientali. Il Governo impugnava diverse disposizioni per violazione delle competenze statali esclusive in materia di ambiente, beni culturali e paesaggio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio impugnava gli artt. 5, comma 1, lett. c); 7, comma 2, lett. a) nn. 3 e 4, e lett. d) n. 1; 8, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 3; e l’allegato B della l.r. Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) e in relazione a varie norme statali di riferimento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lett. c) (caccia nelle zone di salvaguardia); 7, comma 2, lett. a) n. 4 (recupero paesaggistico-ambientale); 8, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 3. Dichiara illegittime in parte qua le parole «tutelare e» nell’art. 7, comma 2, lett. a) n. 3 e la parola «tutelare» nell’art. 7, comma 2, lett. d) n. 1 (tutela del patrimonio storico-culturale da parte dei gestori dei parchi). Dichiara non fondata la questione sull’allegato B.
Il principio
La tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono attribuire ai soggetti gestori delle aree protette funzioni di tutela dei beni culturali o consentire l’attività venatoria nelle aree che la legge quadro nazionale riserva alla protezione faunistica.
Domande e risposte
Le Regioni possono consentire la caccia nelle aree protette?
No. La legge quadro sulle aree protette (l. n. 394/1991, art. 22, comma 6) vieta l’attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salvo prelievi faunistici selettivi per ricomporre squilibri ecologici. Una legge regionale che consente la caccia nelle zone di salvaguardia viola la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente.
Chi ha competenza sulla tutela dei beni culturali nelle aree protette?
Lo Stato, attraverso il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). Le Regioni possono valorizzare il patrimonio culturale, ma non «tutelare» beni culturali, funzione riservata all’amministrazione statale.
Cosa sono le «zone naturali di salvaguardia» del Piemonte?
Sono una delle quattro categorie di aree protette previste dalla legge piemontese n. 19/2009, caratterizzate da un regime di tutela più flessibile rispetto ai parchi naturali o alle riserve naturali. La Corte ha dichiarato illegittima la norma che in esse consentiva la caccia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
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