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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che attribuisce alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie fiscali. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale ordinario di Treviso (sezione distaccata di Conegliano) stava giudicando sull’opposizione di una società (Baly s.a.s.) a un’ordinanza-ingiunzione di pagamento per una violazione amministrativa; nel corso del procedimento aveva sollevato la questione se attribuire la giurisdizione tributaria alle Commissioni tributarie violasse l’art. 102 Cost. (divieto di istituire giudici speciali).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Parametro invocato: art. 102 della Costituzione (divieto di giudici speciali). Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato la rilevanza della questione nel giudizio in corso (un’opposizione a ordinanza-ingiunzione non tributaria), ovvero in che modo la risposta al quesito di costituzionalità avrebbe influito sulla decisione del caso concreto.
Il principio
Qualsiasi questione di legittimità costituzionale deve essere «rilevante»: il giudice rimettente deve dimostrare che la risposta della Corte incide sulla decisione del giudizio principale. La mancata motivazione della rilevanza è causa di inammissibilità manifesta.
Domande e risposte
Le Commissioni tributarie sono giudici speciali?
La questione è controversa. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che le Commissioni tributarie non sono giudici speciali vietati dall’art. 102, comma 2, Cost. perché preesistenti alla Costituzione; la riforma del 2022 le ha trasformate in «Corti di giustizia tributaria».
Cos’è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?
Una questione è rilevante quando la Corte, rispondo al quesito costituzionale, consente al giudice di decidere il caso in modo diverso da come lo deciderebbe con la norma vigente. Se il quesito non incide sulla decisione, manca la rilevanza e la questione è inammissibile.
La giurisdizione tributaria è ancora in discussione?
La questione dell’art. 102 Cost. rispetto alle commissioni tributarie è stata storicamente rigettata dalla Corte; la riforma del 2022 (l. n. 130/2022) ha definitivamente professionalizzato la magistratura tributaria, istituendo giudici tributari togati.
Norme collegate
- Art. 102 della Costituzione — Divieto di istituzione di giudici speciali, parametro invocato
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