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Con l’ordinanza n. 171 del 2016 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Regione Veneto contro una norma della legge di stabilità 2014 sul riordino delle Province: la Regione ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva impugnato una disposizione della legge di stabilità 2014 incidente sul sistema delle Province. Dopo l’adozione della legge n. 56 del 2014 sul riordino degli enti locali, la Regione ha rinunciato al proprio ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 325, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte prende atto della rinuncia del Veneto e dell’accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi delle norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione del giudizio: dichiara quindi estinto il processo.
Il principio
Anche nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, che si chiude senza pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia, con conseguente chiusura del giudizio senza decisione nel merito.
Cosa aveva impugnato la Regione?
Una disposizione della legge di stabilità 2014 relativa al riordino delle Province e ai relativi vincoli.
Che differenza c’è con una sentenza?
La sentenza decide nel merito se la norma è o meno costituzionale; l’estinzione, invece, chiude il giudizio senza esaminare il merito.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — riconoscimento costituzionale delle Province
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni
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