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Con l’ordinanza n. 172 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla norma della Regione Marche che consentiva ai dipendenti-giornalisti degli uffici stampa di optare per il contratto giornalistico: il giudice rimettente aveva indicato i parametri in modo generico e indeterminato.
Di cosa si tratta
Due dipendenti della Regione Marche, iscritti all’ordine dei giornalisti e addetti all’ufficio stampa, avevano chiesto in giudizio l’applicazione del trattamento economico previsto dal contratto collettivo giornalistico, come consentito da una legge regionale. Il Tribunale di Ancona aveva dubitato della legittimità di tale norma.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 3, della legge Regione Marche n. 51 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, in relazione a norme statali (d.lgs. n. 165 del 2001 e legge n. 150 del 2000) sul lavoro pubblico privatizzato e sugli uffici stampa. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Ancona.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni: il rimettente, quanto all’art. 117 Cost., non aveva indicato la materia incisa né il tipo di competenza statale violata, né se si riferisse al testo dell’art. 117 anteriore o successivo alla riforma del Titolo V; quanto all’art. 3 Cost., si era limitato a richiamare il parametro senza esporre le ragioni della pretesa illegittimità.
Il principio
Il giudice che evoca l’art. 117 Cost. deve precisare la materia e il tipo di competenza legislativa che ritiene violata e, per le norme anteriori al 2001, valutarle rispetto ai parametri vigenti al momento della loro emanazione; la mera indicazione del parametro, senza adeguata motivazione, rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Perché la questione è inammissibile?
Perché il giudice aveva richiamato gli artt. 3 e 117 Cost. in modo troppo generico, senza spiegare quale materia e quale tipo di competenza statale sarebbero violate, né in riferimento a quale versione dell’art. 117.
Cosa prevedeva la norma regionale?
Che il personale regionale iscritto all’ordine dei giornalisti e addetto all’ufficio stampa potesse optare per il trattamento economico del contratto collettivo giornalistico, con trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non di ruolo.
La Corte ha detto se la norma fosse incostituzionale?
No: si è fermata all’inammissibilità per il modo in cui la questione era stata formulata, senza decidere nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, evocato ma motivato in modo generico
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro non adeguatamente precisato
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