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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge della Regione Sardegna n. 13/2005: la norma regionale che consentiva agli organi regionali di rimuovere o sospendere amministratori locali anche per «gravi motivi di ordine pubblico» invade una competenza statale esclusiva. Non spetta alle Regioni intervenire per ragioni di ordine pubblico.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna aveva approvato una legge (n. 13/2005) che, richiamando l’art. 142 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali), attribuiva agli organi regionali il potere di rimuovere o sospendere amministratori locali nei casi ivi previsti, compresi i «gravi motivi di ordine pubblico». Il Governo aveva impugnato questa disposizione per violazione del riparto costituzionale di competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge regionale Sardegna n. 13/2005, sostenendo che, nel richiamare indistintamente i casi dell’art. 142 del T.U. enti locali — compresi i «gravi motivi di ordine pubblico» e la «violazione della Costituzione» — la norma attribuisse alla Regione poteri che appartengono allo Stato. Parametro: artt. 117 e 120 Cost. e competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 3 della legge regionale, nella parte in cui non esclude i «gravi motivi di ordine pubblico» dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali. L’ordine pubblico è materia di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono intervenire su enti locali per ragioni di ordine pubblico, che rimangono di esclusivo appannaggio dello Stato. Dichiara invece inammissibile la censura relativa alla «violazione della Costituzione».

Il principio

Le Regioni possono esercitare poteri sostitutivi sugli enti locali solo nelle materie di loro competenza; la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza è riservata allo Stato in via esclusiva (art. 117, comma 2, lett. h, Cost.). Una legge regionale che consenta interventi sostitutivi sugli enti locali per ragioni di ordine pubblico usurpa una funzione statale e è incostituzionale.

Domande e risposte

Chi ha il potere di rimuovere un amministratore locale in Italia?

Il potere di rimozione per gravi motivi di ordine pubblico appartiene allo Stato, esercitato tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. Le Regioni possono intervenire sugli enti locali solo per violazioni delle leggi regionali nelle materie di loro competenza.

Cosa disciplina l’art. 142 del T.U. enti locali?

L’art. 142 del d.lgs. n. 267/2000 prevede i casi in cui gli amministratori locali possono essere rimossi o sospesi: atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico. Solo i primi due casi possono riguardare la competenza regionale.

La sentenza riguarda solo la Sardegna?

La sentenza riguarda formalmente la legge regionale sarda, ma il principio espresso — che le Regioni non possono intervenire per ordine pubblico sugli enti locali — vale come orientamento generale per tutte le Regioni a statuto ordinario e speciale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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