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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, lett. a), del T.U. immigrazione, che subordina il ricongiungimento familiare al possesso di un alloggio conforme ai parametri dell’edilizia residenziale pubblica. Le questioni sollevate dal Tribunale di Genova mancano di adeguata motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
L’art. 29, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) richiedeva, per ottenere il ricongiungimento familiare, che il richiedente disponesse di un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità per due casi nei quali la Questura aveva negato il ricongiungimento per inadeguatezza dell’alloggio, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova (giudice rimettente, con due ordinanze del 31 dicembre 2005) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, contestando il requisito abitativo per il ricongiungimento familiare come eccessivamente restrittivo rispetto al diritto all’unità familiare dei cittadini stranieri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza: in particolare, le consulenze tecniche depositate avevano già accertato l’idoneità degli alloggi secondo parametri diversi da quelli dell’edilizia residenziale pubblica, rendendo non chiaro il motivo per cui la norma impugnata fosse determinante ai fini della decisione.
Il principio
Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve indicare con chiarezza la rilevanza della questione nel giudizio principale, vale a dire spiegare perché la norma impugnata sia effettivamente applicabile e determinante per la decisione. In mancanza di tale motivazione, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cos’è il ricongiungimento familiare?
È il diritto del cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di far entrare o restare nel Paese i propri familiari più stretti (coniuge, figli, genitori a carico). È disciplinato dall’art. 29 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
Quale requisito abitativo è previsto dalla legge?
L’art. 29, comma 3, lett. a), richiedeva che l’alloggio del richiedente rientrasse nei parametri minimi fissati dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica: metratura, numero di vani, abitabilità. Un alloggio non conforme — anche se in buone condizioni — poteva essere motivo di diniego.
Cosa significa «manifesta inammissibilità» in una questione di costituzionalità?
La Corte non esamina il merito della questione perché il giudice rimettente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che la norma impugnata sia applicabile e rilevante nel giudizio. È una decisione processuale, non una pronuncia sul merito costituzionale della norma.
Norme collegate
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
- Art. 31 della Costituzione — protezione della famiglia e della maternità da parte della Repubblica
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo, compresi i diritti familiari
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