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La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge sarda che attribuisce alla Regione poteri sostitutivi sulle Comunità montane inadempienti: il meccanismo previsto è compatibile con il principio di leale collaborazione e con le competenze costituzionali, purché l’ente sostituito sia messo in grado di adempiere autonomamente prima dell’intervento sostitutivo.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva approvato la legge n. 12/2005 sulle unioni di comuni e le Comunità montane. L’art. 11, comma 3, prevedeva che la Regione potesse esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Comunità montane inadempienti negli adempimenti loro assegnati per il riordino degli ambiti territoriali. Il Governo aveva impugnato la norma contestando la compatibilità con il riparto costituzionale di competenze e con il principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 12/2005 in riferimento all’art. 117 Cost. (con riguardo al riparto di competenze) e all’art. 120 Cost. in relazione al principio di leale collaborazione. Giudice rimettente: nessuno — si tratta di ricorso governativo in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il potere sostitutivo regionale è costituzionalmente legittimo quando è esercitato su enti locali che svolgono funzioni attribuite dalla Regione stessa in materie di sua competenza, e quando il procedimento garantisce all’ente sostituito la possibilità di adempiere autonomamente e di interloquire. La norma sarda rispetta questi requisiti.
Il principio
I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali sono costituzionalmente ammissibili purché rispettino tre condizioni: riguardino funzioni nelle materie di competenza regionale; prevedano un procedimento nel quale l’ente sostituito sia messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento; consentano all’ente di interloquire nel procedimento. La leale collaborazione è principio costituzionale che deve informare tutti i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali (art. 120 Cost.).
Domande e risposte
Cosa sono le Comunità montane?
Le Comunità montane sono enti locali associativi, previsti dall’art. 27 del T.U. enti locali (d.lgs. n. 267/2000), che raggruppano più comuni montani per la gestione di funzioni associate e per lo sviluppo delle zone montane. La loro disciplina è di competenza regionale.
In cosa consiste il «principio di leale collaborazione»?
Il principio di leale collaborazione (ricavabile dagli artt. 5, 120 e 118 Cost.) impone che Stato, Regioni ed enti locali cooperino in buona fede nell’esercizio delle rispettive competenze, evitando di ostacolarsi reciprocamente. Nel caso dei poteri sostitutivi, esige che l’ente sostituito sia messo in condizione di adempiere prima che il sostituto intervenga.
La Regione può sempre sostituirsi alle Comunità montane?
No: il potere sostitutivo è eccezionale e deve essere previsto dalla legge, riguardare funzioni di competenza regionale, e seguire un procedimento garantito. Non può essere esercitato in modo arbitrario o senza che l’ente inadempiente abbia avuto la possibilità di rimediare autonomamente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi e principio di leale collaborazione
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
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