Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte respinge i ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia contro la legge n. 56 del 2014 (riforma Delrio) su città metropolitane, province e unioni di comuni. Le questioni sono dichiarate in larga parte non fondate, salvandosi l’impianto della riforma.
Di cosa si tratta
La legge n. 56/2014 (cosiddetta «legge Delrio») ha riformato province e città metropolitane, trasformandole in enti di secondo grado con organi non più eletti direttamente dai cittadini, e ha disciplinato unioni e fusioni di comuni. Più Regioni hanno contestato la legittimità costituzionale dell’intero impianto.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti hanno impugnato numerosi commi dell’art. 1 della legge n. 56/2014, in riferimento a un’ampia serie di parametri (artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, 118, 119, 120, 133 Cost. e Carta europea dell’autonomia locale), contestando soprattutto l’elezione indiretta degli organi e la compressione dell’autonomia degli enti territoriali.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile per tardività l’intervento del Presidente del Consiglio nel ricorso della Lombardia e ha dichiarato non fondate le numerose questioni, in più punti «nei sensi di cui in motivazione», salvando l’impianto della riforma Delrio.
Il principio
Le province e le città metropolitane sono enti previsti dall’art. 114 Cost., ma la Costituzione non impone l’elezione diretta dei loro organi: il legislatore statale, nella competenza esclusiva su organi e funzioni fondamentali degli enti locali (art. 117, secondo comma, lettera p), può configurarli come enti di secondo grado, senza per questo violare i principi democratico e autonomistico.
Domande e risposte
La riforma Delrio è stata salvata?
Sì: la Corte ha respinto tutte le principali censure, dichiarandole non fondate, e ha confermato la legittimità dell’impianto della legge n. 56/2014.
È costituzionale che province e città metropolitane non siano elette dai cittadini?
Sì: la Costituzione riconosce questi enti ma non impone l’elezione diretta dei loro organi. Il legislatore può configurarli come enti di secondo grado, con organi espressi dai comuni del territorio.
Quale competenza statale legittima la riforma?
La competenza esclusiva dello Stato su legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — riconosce comuni, province, città metropolitane e Regioni come enti costitutivi della Repubblica.
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali (lettera p).
- Art. 133 della Costituzione — procedura di mutamento delle circoscrizioni provinciali, richiamata dalle Regioni ricorrenti.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.