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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte respinge i ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia contro la legge n. 56 del 2014 (riforma Delrio) su città metropolitane, province e unioni di comuni. Le questioni sono dichiarate in larga parte non fondate, salvandosi l’impianto della riforma.

Di cosa si tratta

La legge n. 56/2014 (cosiddetta «legge Delrio») ha riformato province e città metropolitane, trasformandole in enti di secondo grado con organi non più eletti direttamente dai cittadini, e ha disciplinato unioni e fusioni di comuni. Più Regioni hanno contestato la legittimità costituzionale dell’intero impianto.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti hanno impugnato numerosi commi dell’art. 1 della legge n. 56/2014, in riferimento a un’ampia serie di parametri (artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, 118, 119, 120, 133 Cost. e Carta europea dell’autonomia locale), contestando soprattutto l’elezione indiretta degli organi e la compressione dell’autonomia degli enti territoriali.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile per tardività l’intervento del Presidente del Consiglio nel ricorso della Lombardia e ha dichiarato non fondate le numerose questioni, in più punti «nei sensi di cui in motivazione», salvando l’impianto della riforma Delrio.

Il principio

Le province e le città metropolitane sono enti previsti dall’art. 114 Cost., ma la Costituzione non impone l’elezione diretta dei loro organi: il legislatore statale, nella competenza esclusiva su organi e funzioni fondamentali degli enti locali (art. 117, secondo comma, lettera p), può configurarli come enti di secondo grado, senza per questo violare i principi democratico e autonomistico.

Domande e risposte

La riforma Delrio è stata salvata?

Sì: la Corte ha respinto tutte le principali censure, dichiarandole non fondate, e ha confermato la legittimità dell’impianto della legge n. 56/2014.

È costituzionale che province e città metropolitane non siano elette dai cittadini?

Sì: la Costituzione riconosce questi enti ma non impone l’elezione diretta dei loro organi. Il legislatore può configurarli come enti di secondo grado, con organi espressi dai comuni del territorio.

Quale competenza statale legittima la riforma?

La competenza esclusiva dello Stato su legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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