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Con la sentenza n. 76 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Valle d’Aosta che «cristallizzava» le discariche esistenti e poneva tetti quantitativi e qualitativi ai rifiuti speciali provenienti da altre Regioni. Resta invece legittimo il solo divieto di import-export dei rifiuti urbani, perché già previsto dalla legge statale.
Di cosa si tratta
La gestione dei rifiuti tocca interessi delicati: ambiente, salute, equilibrio tra territori. La Costituzione affida la «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» alla competenza esclusiva dello Stato, che fissa regole uniformi per tutto il Paese. Una Regione non può introdurre da sola limiti che, di fatto, chiudono il proprio territorio ai rifiuti prodotti altrove.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 3 del 2020, che inseriva l’art. 16-bis nella legge regionale n. 31 del 2007. La norma vietava il completamento di discariche non ancora in esercizio, revocava autorizzazioni già concesse e limitava al 20 per cento della capacità il conferimento di rifiuti speciali da fuori Regione. I parametri evocati erano l’art. 117, secondo comma, lettera s), e l’art. 120, primo comma, della Costituzione, oltre allo Statuto speciale valdostano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 16-bis, ritenendo invece non fondate le censure sul comma 1 (divieto di import-export dei soli rifiuti urbani), conforme all’art. 182 del codice dell’ambiente. I commi caducati, sottraendo alla pianificazione la valutazione sul fabbisogno e fissando tetti percentuali per i rifiuti speciali extraregionali, invadevano la competenza statale e ostacolavano la libera circolazione delle cose tra Regioni.
Il principio
Il criterio di autosufficienza locale vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi; per gli altri rifiuti opera il criterio di prossimità e la rete integrata di impianti. Una Regione non può introdurre limiti quantitativi o qualitativi non derogabili allo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da altre Regioni, perché ciò viola sia la competenza statale in materia di ambiente sia il divieto, posto dall’art. 120 Cost., di ostacolare la libera circolazione tra Regioni.
Domande e risposte
La Valle d’Aosta poteva vietare l’importazione dei rifiuti urbani?
Sì. Su questo punto la Corte ha respinto le censure, perché il divieto di smaltire rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle di produzione è già previsto dall’art. 182 del codice dell’ambiente, salvi appositi accordi.
Perché sono caduti i limiti sui rifiuti speciali?
Perché per i rifiuti speciali non vale l’autosufficienza regionale: fissare tetti percentuali e cristallizzare gli impianti esistenti contrasta con il principio di prossimità e con la libera circolazione garantita dall’art. 120 Cost.
Una Regione può disincentivare l’uso delle discariche?
Sì, l’obiettivo in sé è legittimo e coerente con gli indirizzi recenti. Illegittime sono però le modalità scelte, che sottraevano alla pianificazione la valutazione del fabbisogno con un intervento legislativo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
- Art. 120 della Costituzione — vieta alle Regioni misure che ostacolino la libera circolazione delle cose e delle persone.