Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla notifica, tramite pubblicazione telematica sul sito INPS, delle variazioni degli elenchi dei lavoratori agricoli. La disposizione di legge non lede di per sé il diritto di difesa; eventuali profili critici riguardano le modalità tecniche definite da una circolare amministrativa.
Di cosa si tratta
Per i lavoratori agricoli (come i braccianti) l’iscrizione in appositi elenchi rileva ai fini delle prestazioni previdenziali. L’INPS notifica le variazioni di tali elenchi mediante pubblicazione telematica sul proprio sito. Alcune lavoratrici, cui era stata chiesta la restituzione di prestazioni per avvenuta cancellazione, contestavano che questa forma di notifica comprimesse irragionevolmente il loro diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Reggio Calabria ha sollevato, con tre ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge n. 111 del 2011), nel testo previgente, in riferimento all’art. 24 della Costituzione (diritto di difesa) e all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione alla Carta UE) e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. La disposizione censurata supera dunque il vaglio di costituzionalità.
Il principio
La previsione legislativa che consente la notifica delle variazioni degli elenchi tramite pubblicazione telematica non è di per sé lesiva del diritto di difesa: essa bilancia l’efficienza dell’azione amministrativa con la conoscibilità del provvedimento per il lavoratore. Gli eventuali profili di illegittimità riguardano semmai le concrete specifiche tecniche fissate dalla circolare INPS, sindacabili nelle competenti sedi giudiziarie.
Domande e risposte
La notifica telematica viola il diritto di difesa?
Secondo la Corte, no: la previsione di legge che la consente non è di per sé lesiva dell’art. 24 Cost., perché bilancia l’efficienza amministrativa con l’esigenza di rendere conoscibile il provvedimento al lavoratore.
Dove possono emergere allora i problemi?
Nelle modalità tecniche concrete con cui l’INPS, tramite una circolare, ha definito la pubblicazione telematica: questi profili possono essere valutati dal giudice ordinario, non incidono sulla legittimità costituzionale della norma.
Perché una delle questioni è stata dichiarata inammissibile?
Perché la Corte ha ritenuto non scrutinabile nel merito la censura sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, cioè il diritto di difesa
- Art. 38 della Costituzione — tutela il diritto dei lavoratori alla previdenza sociale, cui ineriscono le prestazioni in gioco