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La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti siciliana sulla norma che, in deroga, riapriva i termini per un nuovo piano di riequilibrio finanziario degli enti locali in predissesto: il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza, non spiegando perché dovesse applicare la norma in un caso in cui mancava il presupposto del miglioramento dei conti.
Di cosa si tratta
Quando un Comune è in grave difficoltà finanziaria («predissesto») può adottare un piano pluriennale di riequilibrio. Una norma del 2016 aveva consentito agli enti che non avevano rispettato i termini di ripresentare un nuovo piano, sospendendo la procedura di dissesto. La Corte dei conti, sezione di controllo per la Sicilia, esaminando il caso del Comune di Pozzallo, ne ha dubitato la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito dalla legge n. 19/2017), in riferimento a numerosi parametri (artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, 119 e 120 Cost.). La norma avrebbe vanificato le pronunce della magistratura contabile e differito l’emersione delle responsabilità degli amministratori. Rimettente: la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte — pur ribadendo la legittimazione delle sezioni di controllo della Corte dei conti a sollevare l’incidente di costituzionalità — ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. La norma si applica solo in presenza di un miglioramento dei conti (aumento dell’avanzo o diminuzione del disavanzo), ma il rimettente descriveva una situazione opposta, senza spiegare perché avrebbe dovuto comunque applicarla.
Il principio
L’insufficiente descrizione della fattispecie e la mancata dimostrazione del nesso tra la norma censurata e il caso concreto si traducono in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che rende inammissibile la questione. La Corte ha inoltre osservato l’ambiguità del concetto di «avanzo di amministrazione», incompatibile con un piano di riequilibrio in corso.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se la norma fosse incostituzionale?
No: si è fermata prima, dichiarando inammissibili le questioni per un vizio dell’ordinanza di rimessione, senza pronunciarsi sul merito.
La Corte dei conti può sollevare questioni di costituzionalità?
Sì. La Corte ha ribadito che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di controllo sui piani di riequilibrio, sono legittimate a farlo.
Perché le questioni sono state respinte in rito?
Perché il giudice non aveva spiegato adeguatamente perché dovesse applicare la norma, mancando il presupposto del miglioramento dei conti dell’ente.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio, parametro centrale invocato sul riequilibrio finanziario degli enti locali
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e sana gestione finanziaria dell’amministrazione
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti locali
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