Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha definito il ricorso del Governo contro la legge venatoria della Regione Piemonte dichiarando cessata la materia del contendere su una disposizione e respingendo le altre censure, con una pronuncia di inammissibilità e una di non fondatezza.

Di cosa si tratta

La legge piemontese sulla tutela della fauna e la gestione faunistico-venatoria disciplinava, tra l’altro, la facoltà del proprietario o conduttore di un fondo di vietare su di esso l’esercizio dell’attività venatoria. Il Governo ha impugnato due disposizioni ritenendole in contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 6, comma 7, e 13, comma 1, della legge della Regione Piemonte 19 giugno 2018, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione (ordinamento civile e tutela dell’ambiente). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 6, comma 7 (oggetto di modifica regionale successiva), inammissibile la questione sull’art. 13, comma 1, riferita alla lettera l) dell’art. 117, e non fondata la medesima questione riferita alla lettera s) (tutela dell’ambiente).

Il principio

La disciplina regionale della gestione faunistico-venatoria deve rispettare le competenze esclusive statali su ordinamento civile e tutela dell’ambiente; tuttavia, ove la censura sia genericamente formulata o la norma sia stata medio tempore modificata, le questioni possono risultare inammissibili o superate.

Domande e risposte

La legge venatoria piemontese è stata annullata?

No. Nessuna disposizione è stata dichiarata illegittima: una questione è cessata, una inammissibile e una non fondata.

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che la disposizione impugnata è stata medio tempore modificata o non è più applicabile, sicché il giudizio su di essa non ha più ragion d’essere.

Il proprietario di un fondo può vietare la caccia sul proprio terreno?

La legge regionale disciplinava tale facoltà; la Corte non ha annullato la norma, definendo le relative questioni senza accoglierle.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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