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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibile e in parte come infondato, il ricorso della Regione Lazio contro una norma del decreto «Destinazione Italia».

Di cosa si tratta

Le Regioni possono impugnare le leggi statali che ritengono invasive delle proprie competenze. Qui la Regione Lazio contestava una disposizione del decreto-legge «Destinazione Italia», sostenendo che ledesse l’autonomia e le competenze regionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Lazio ha impugnato l’art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013 (piano «Destinazione Italia»), convertito dalla legge n. 9 del 2014, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 77, secondo comma, 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l’art. 3.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in combinato disposto con l’art. 3, e non fondate le questioni promosse in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 della Costituzione.

Il principio

La disposizione statale impugnata non lede le competenze e l’autonomia finanziaria della Regione: il ricorso è respinto sia sotto il profilo dell’ammissibilità di alcune censure, sia nel merito delle altre.

Domande e risposte

Chi aveva impugnato la norma?

La Regione Lazio, con ricorso in via principale contro l’art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge «Destinazione Italia».

Qual è stato l’esito?

In parte inammissibilità e in parte infondatezza: la norma statale è rimasta in vigore.

Quali competenze erano in gioco?

La ripartizione di competenze legislative (art. 117) e l’autonomia finanziaria regionale (art. 119), oltre ai limiti del decreto-legge (art. 77).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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