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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, su ricorso della Regione Abruzzo, la norma sui poteri sostitutivi statali per la riconversione degli impianti bieticolo-saccariferi, nella parte in cui non prevedeva la necessaria partecipazione della Regione interessata al procedimento.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva previsto, in caso di mancata conclusione nei termini dei procedimenti autorizzativi, la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione agli accordi di riconversione degli impianti dello zucchero. La Regione Abruzzo ha contestato che questo potere sostitutivo statale incidesse su una materia di competenza regionale senza prevedere il suo coinvolgimento.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge n. 116 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il giudizio era promosso dalla Regione Abruzzo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata. Ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa alla lettera a), per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo.
Il principio
Quando lo Stato esercita poteri sostitutivi che incidono su competenze regionali, deve garantire alla Regione interessata un’effettiva partecipazione al procedimento: l’omessa previsione di tale coinvolgimento viola il principio di leale collaborazione e l’art. 120 della Costituzione.
Domande e risposte
Di cosa si occupava la norma impugnata?
Della riconversione industriale degli impianti bieticolo-saccariferi (lo zucchero), prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di procedimenti autorizzativi non conclusi nei termini.
Perché la Regione Abruzzo l’ha impugnata?
Perché il potere sostitutivo dello Stato incideva su materie di competenza regionale senza prevedere il coinvolgimento della Regione interessata, in violazione della leale collaborazione.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha annullato la norma nella parte in cui non prevedeva la partecipazione della Regione al procedimento; ha invece respinto come inammissibile l’altra censura per difetto di motivazione.
Norme collegate
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative invocato come parametro
- Art. 120 della Costituzione — potere sostitutivo dello Stato e leale collaborazione, alla base della declaratoria di illegittimità
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni invocato come parametro
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