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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada: è legittimo che, in caso di guida in stato di ebbrezza con veicolo di terzi non confiscabile, la sospensione della patente venga raddoppiata e ridotta della metà partendo dalla misura già raddoppiata.

Di cosa si tratta

Chi guida ubriaco un’auto altrui non subisce la confisca del veicolo (perché appartiene a un terzo estraneo al reato), ma vede raddoppiata la durata della sospensione della patente. Se svolge con esito positivo il lavoro di pubblica utilità, la sospensione viene dimezzata; il dubbio era se il dimezzamento dovesse partire dalla misura raddoppiata o da quella base.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto aveva sollevato la questione, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento: il conducente non proprietario subirebbe una sospensione più lunga rispetto al proprietario, che invece beneficia anche della revoca della confisca dopo il lavoro di pubblica utilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il raddoppio della sospensione della patente per chi guida ubriaco un veicolo altrui ha una propria ratio: compensare la mancanza dell’effetto deterrente della confisca (impossibile sui beni di terzi). La diversità di trattamento non è quindi irragionevole.

Il principio

Il raddoppio della sospensione della patente, in caso di guida in stato di ebbrezza con veicolo non confiscabile perché di proprietà di terzi, non viola il principio di uguaglianza: serve a mantenere un’adeguata efficacia dissuasiva là dove la confisca del mezzo non può operare.

Domande e risposte

La sanzione è stata dichiarata incostituzionale?

No: la questione è stata respinta come non fondata. Il raddoppio della sospensione resta legittimo.

Perché chi guida l’auto di un altro ha la patente sospesa più a lungo?

Perché sul veicolo di terzi non si può applicare la confisca; il raddoppio della sospensione compensa la minore deterrenza.

Il lavoro di pubblica utilità riduce comunque la sanzione?

Sì: l’esito positivo dimezza la sospensione, ma il dimezzamento parte dalla misura già raddoppiata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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