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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dalla Corte di cassazione contro il Presidente della Repubblica sull’autodichia, cioè il potere del Segretariato della Presidenza di giudicare da sé le controversie di lavoro dei propri dipendenti. È la fase di ammissibilità.

Di cosa si tratta

Come per il Senato, anche presso la Presidenza della Repubblica opera un sistema interno di giustizia (collegi giudicanti di primo grado e d’appello) per le controversie di lavoro dei dipendenti. Alcuni dipendenti si erano rivolti alla Cassazione, che ha ritenuto necessario attivare il conflitto davanti alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente della Repubblica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, primo comma, e 111, primo e settimo comma, della Costituzione, contro i decreti presidenziali che disciplinano i collegi giudicanti del personale.

La decisione della Corte

Nella fase di ammissibilità la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo la notifica al Presidente della Repubblica. La decisione di merito è rinviata alla fase successiva.

Il principio

Anche per l’autodichia della Presidenza della Repubblica la questione dell’estensione e della legittimità del potere di giudicare i rapporti con i propri dipendenti può dare luogo a conflitto tra poteri: in fase di ammissibilità la Corte valuta solo la sussistenza dei requisiti, non il merito.

Domande e risposte

Questa ordinanza decide se l’autodichia è legittima?

No. Decide soltanto che il conflitto è ammissibile e può essere esaminato; la valutazione di merito avverrà nella fase successiva.

In cosa si differenzia dalla n. 137/2015?

Riguarda l’autodichia della Presidenza della Repubblica, mentre la n. 137/2015 riguarda quella del Senato; entrambe sono pronunce di ammissibilità rese lo stesso giorno.

Chi ha sollevato il conflitto?

La Corte di cassazione a sezioni unite, investita del ricorso di dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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