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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una delibera di revisione statutaria della Regione Calabria, a seguito della rinuncia al ricorso da parte dello Stato, accettata dalla Regione.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato una disposizione della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, adottata ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, che modificava lo Statuto regionale. Successivamente lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Essendo intervenuta la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Calabria costituita in giudizio, la Corte ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Perché il processo è stato dichiarato estinto?
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Calabria, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia.
Cosa era stato impugnato?
Una disposizione della delibera di revisione dello Statuto della Regione Calabria adottata ai sensi dell’art. 123 della Costituzione.
La Corte ha deciso il merito?
No: il giudizio si è chiuso con una pronuncia di estinzione del processo.
Norme collegate
- Art. 67 della Costituzione — evocato come parametro: divieto di mandato imperativo, profilo toccato dalla revisione statutaria.
- Art. 122 della Costituzione — richiamato (primo comma) sull’ordinamento degli organi regionali rimesso alla disciplina statale di principio.
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