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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una norma della Regione siciliana sull’inquadramento del personale medico, a seguito della rinuncia al ricorso da parte dello Stato dopo l’abrogazione della disposizione censurata.
Di cosa si tratta
La norma impugnata prevedeva l’inquadramento nell’organico dell’azienda sanitaria, previa procedura selettiva, del personale medico assegnato a servizi del Servizio sanitario regionale, con riclassificazione del rapporto da convenzionale a dipendente. Nelle more, la stessa Regione ha abrogato la disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 12, in materia di inquadramento del personale medico.
La decisione della Corte
Avendo l’Avvocatura generale dello Stato depositato atto di rinuncia al ricorso — per l’avvenuta abrogazione della norma censurata — e non essendosi costituita la Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando la Regione resistente non si sia costituita, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Perché il processo è stato dichiarato estinto?
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva abrogato la norma impugnata, e la Regione non si era costituita.
Cosa prevedeva la norma siciliana?
L’inquadramento nell’organico dell’azienda sanitaria del personale medico assegnato al Servizio sanitario regionale, con riclassificazione del rapporto di lavoro.
La Corte ha valutato il merito?
No: ha definito il giudizio con una pronuncia di estinzione del processo, senza esaminare il merito.
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