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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum abrogativo dirette a cancellare la riforma della geografia giudiziaria, cioè la riorganizzazione di tribunali e uffici del pubblico ministero.
Di cosa si tratta
Con i decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 14 del 2014 lo Stato aveva ridisegnato la mappa degli uffici giudiziari, accorpando e sopprimendo tribunali. Erano state promosse richieste di referendum popolare per abrogare quelle disposizioni e ripristinare la situazione precedente.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio si è svolto in sede di ammissibilità delle richieste di referendum popolare già dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, per l’abrogazione di norme del d.lgs. n. 155 del 2012 e del d.lgs. n. 14 del 2014 sulla nuova organizzazione dei tribunali.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum popolare aventi a oggetto le disposizioni sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Il principio
Non ogni norma di legge ordinaria può essere sottoposta a referendum abrogativo: i quesiti diretti a smantellare una riforma organizzativa dell’ordinamento giudiziario non superano il vaglio di ammissibilità.
Domande e risposte
Cosa chiedevano i referendum?
L’abrogazione delle norme che avevano riorganizzato la geografia giudiziaria, accorpando e sopprimendo tribunali e uffici del pubblico ministero.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum, che quindi non sono state sottoposte al voto popolare.
Chi aveva inizialmente ammesso i quesiti?
L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione li aveva ritenuti legittimi, ma il giudizio finale di ammissibilità spetta alla Corte costituzionale.
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