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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum abrogativo dirette a cancellare la riforma della geografia giudiziaria, cioè la riorganizzazione di tribunali e uffici del pubblico ministero.

Di cosa si tratta

Con i decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 14 del 2014 lo Stato aveva ridisegnato la mappa degli uffici giudiziari, accorpando e sopprimendo tribunali. Erano state promosse richieste di referendum popolare per abrogare quelle disposizioni e ripristinare la situazione precedente.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio si è svolto in sede di ammissibilità delle richieste di referendum popolare già dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, per l’abrogazione di norme del d.lgs. n. 155 del 2012 e del d.lgs. n. 14 del 2014 sulla nuova organizzazione dei tribunali.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum popolare aventi a oggetto le disposizioni sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Il principio

Non ogni norma di legge ordinaria può essere sottoposta a referendum abrogativo: i quesiti diretti a smantellare una riforma organizzativa dell’ordinamento giudiziario non superano il vaglio di ammissibilità.

Domande e risposte

Cosa chiedevano i referendum?

L’abrogazione delle norme che avevano riorganizzato la geografia giudiziaria, accorpando e sopprimendo tribunali e uffici del pubblico ministero.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum, che quindi non sono state sottoposte al voto popolare.

Chi aveva inizialmente ammesso i quesiti?

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione li aveva ritenuti legittimi, ma il giudizio finale di ammissibilità spetta alla Corte costituzionale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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