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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare diretta ad abrogare l’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (riforma Fornero), che ha riformato i trattamenti pensionistici.

Di cosa si tratta

L’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha introdotto la riforma delle pensioni nota come «riforma Fornero», incidendo su requisiti e modalità di accesso ai trattamenti pensionistici. Era stata promossa una richiesta di referendum per abrogare quelle disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio si è svolto in sede di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1953, sulla richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge n. 201 del 2011, già dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il principio

Le leggi a contenuto costituzionalmente necessario o strettamente collegate alla finanza pubblica e agli equilibri previdenziali non possono essere travolte dal referendum abrogativo, che lascerebbe un vuoto incompatibile con la Costituzione.

Domande e risposte

Quale legge volevano abrogare?

L’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (riforma Fornero) sui trattamenti pensionistici.

Come si è conclusa la richiesta?

Con una declaratoria di inammissibilità: il referendum non si è potuto svolgere.

Quale norma disciplina questo giudizio?

L’art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1953 e l’art. 75 della Costituzione sul referendum abrogativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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