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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 175, comma 2, c.p.p. nella parte in cui vietava all’imputato, che non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale qualora il difensore avesse già proposto analoga impugnazione. Il diritto di difesa personale dell’imputato non può essere sacrificato dalla previa iniziativa processuale del difensore d’ufficio.
Di cosa si tratta
Un imputato condannato in contumacia per gravi reati chiedeva di essere restituito nel termine per proporre impugnazione, dimostrando di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento. La legge, però, precludeva questa possibilità quando il difensore d’ufficio avesse già proposto impugnazione in suo nome. La Corte di cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ritenendo che questa preclusione violasse il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), nella parte in cui preclude la restituzione nel termine all’imputato contumace quando il difensore d’ufficio abbia già proposto impugnazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non consente la restituzione nel termine all’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, quando analoga impugnazione sia stata proposta dal difensore. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al diritto alla prova dell’imputato restituito nel termine.
Il principio
Il diritto dell’imputato a partecipare personalmente al processo e a proporre impugnazione in prima persona non può essere eliminato dal fatto che il difensore abbia già esercitato il medesimo diritto. L’art. 117, primo comma, Cost., in combinato con l’art. 6 CEDU, impone di garantire all’imputato contumace inconsapevole l’accesso effettivo ai rimedi impugnatori.
Domande e risposte
Cosa significa essere giudicati in contumacia?
Un imputato è giudicato in contumacia quando il processo si svolge in sua assenza, dopo che il giudice ha accertato (o presunto) che egli fosse a conoscenza del procedimento. Se l’assenza è dovuta a mancata conoscenza effettiva del processo, l’imputato può chiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza.
Qual era il problema dell’art. 175, comma 2, c.p.p. prima della sentenza?
La norma precludeva la restituzione nel termine all’imputato contumace inconsapevole quando il difensore d’ufficio avesse già presentato impugnazione. Ciò significava che l’iniziativa processuale del difensore — nominato d’ufficio e spesso non scelto dall’imputato — precludeva all’imputato stesso il diritto di difendersi personalmente.
Come incide questa sentenza sul processo penale?
Dopo la sentenza n. 317/2009, l’imputato contumace che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare, anche se il difensore d’ufficio ha già proposto impugnazione. Le due iniziative non si escludono a vicenda.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
- Art. 117 della Costituzione — obblighi internazionali, inclusa la CEDU
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