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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali entrambe le disposizioni della legge regionale veneta n. 4 del 2008 che attribuivano a Province, Comunità montane ed enti gestori di aree protette il potere di adottare piani di gestione delle zone Natura 2000, sottraendo questa competenza agli enti designati dalla normativa statale e comunitaria.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva approvato una legge di riordino normativo che, all’art. 18, commi 1 e 2, disciplinava in modo autonomo la gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) previsti dalle Direttive comunitarie «Habitat» e «Uccelli», assegnando tale funzione a soggetti diversi da quelli indicati dalla normativa statale di attuazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 18, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma regionale, nel delegare a Province e Comunità montane la predisposizione dei piani di gestione delle aree Natura 2000, si poneva in contrasto con la disciplina statale che attribuisce tale competenza alle Regioni stesse.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambi i commi dell’art. 18 della legge regionale veneta n. 4 del 2008, ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze interferendo con la disciplina statale di attuazione delle direttive comunitarie sulla biodiversità.

Il principio

La tutela della biodiversità e la gestione delle aree Natura 2000 rientrano nella materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono sub-delegare a enti locali poteri di pianificazione ambientale che la normativa statale di attuazione delle direttive comunitarie riserva alla Regione stessa.

Domande e risposte

Cosa sono le zone Natura 2000?

Natura 2000 è la rete europea di aree protette istituita dalle Direttive «Habitat» (92/43/CEE) e «Uccelli» (79/409/CEE). Include i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), gestiti attraverso piani di conservazione per proteggere habitat e specie animali e vegetali.

Chi ha la competenza a gestire le aree Natura 2000 in Italia?

Secondo la normativa statale di attuazione (d.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche), la competenza spetta alle Regioni, che possono avvalersi degli enti gestori delle aree protette, ma non possono trasferire integralmente tale funzione ad altri enti locali senza una specifica previsione statale.

Perché la legge veneta è stata dichiarata incostituzionale?

Perché attribuiva a Province, Comunità montane ed enti gestori di aree protette il potere di adottare autonomamente piani di gestione delle zone Natura 2000, scavalcando la competenza regionale e la disciplina statale di attuazione delle direttive europee sulla biodiversità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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