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La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge edilizia della Regione Liguria, che disciplinavano la trascrizione dell’atto di asservimento dei parcheggi pertinenziali. La Corte ha ritenuto che le disposizioni non invadessero la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e sistema tributario.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Liguria sulla disciplina dell’attività edilizia prevedeva che i parcheggi privati realizzati oltre la dotazione minima potessero essere esonerati dal contributo di costruzione, a condizione che venisse trascritto nei registri immobiliari un atto di asservimento che garantisse il vincolo pertinenziale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma sostenendo che introducesse un tipo di trascrizione non previsto dalla legge statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente ha impugnato gli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e di ordinamento civile (inclusa la disciplina della pubblicità immobiliare).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma regionale ligure non introducesse un nuovo tipo di trascrizione nel sistema della pubblicità immobiliare statale, ma si limitasse a disciplinare aspetti edilizi e urbanistici di competenza regionale, con richiamo alle forme di pubblicità già previste dalla legge statale.
Il principio
Una norma regionale che richiama la trascrizione nei registri immobiliari come strumento di garanzia nell’ambito della disciplina edilizia non invade la competenza statale sull’ordinamento civile, purché non crei nuove fattispecie di trascrizione non contemplate dalla legge statale ma si limiti a utilizzare istituti già esistenti per finalità urbanistiche rientranti nella competenza regionale.
Domande e risposte
Che cos’è il vincolo pertinenziale sui parcheggi?
Il vincolo pertinenziale è un legame giuridico che collega in modo permanente un parcheggio all’unità immobiliare cui serve. Stabilito dalla legge n. 122/1989 (legge Tognoli), impedisce la vendita separata del parcheggio dall’immobile principale e garantisce agli acquirenti che il posto auto resti disponibile per l’unità abitativa.
Perché lo Stato contestava la norma ligure?
Lo Stato sosteneva che l’obbligo di trascrivere l’atto di asservimento nei registri immobiliari introducesse una nuova tipologia di trascrizione non prevista dagli artt. 2643 e 2645 del codice civile, invadendo così la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile e sulla pubblicità immobiliare.
Qual è la competenza regionale in materia edilizia?
L’edilizia e l’urbanistica rientrano nella materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Le Regioni possono disciplinare autonomamente molti aspetti dell’attività edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative esclusive statali in materia di ordinamento civile e sistema tributario
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