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La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge del Lazio sulle unità di soccorso in acqua. La disciplina regionale delle moto d’acqua per il soccorso balneare rientra nelle competenze regionali in materia di tutela della salute e non invade la competenza statale sulla sicurezza pubblica e sull’organizzazione amministrativa dello Stato.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva approvato una legge per disciplinare l’utilizzo di tecnologie innovative nelle unità di soccorso in acqua, con specifiche previsioni sulle caratteristiche delle moto d’acqua e delle barelle da impiegare nelle operazioni di salvataggio balneare. Lo Stato aveva impugnato la legge sostenendo che invadesse le sue competenze esclusive in materia di sicurezza pubblica e organizzazione amministrativa statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la legge regionale disciplinasse la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti — materia di competenza concorrente — e non la sicurezza della navigazione marittima o l’organizzazione amministrativa dello Stato, che sono di competenza esclusiva statale.
Il principio
La disciplina delle caratteristiche tecniche dei mezzi di soccorso balneare, finalizzata alla tutela dell’incolumità dei bagnanti nelle acque costiere, rientra nella materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente. Non configura disciplina della «sicurezza pubblica» o della navigazione marittima, che sono di competenza esclusiva statale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra sicurezza pubblica e tutela della salute?
La «sicurezza pubblica» (art. 117, comma 2, lett. h Cost.) riguarda la prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine pubblico ed è di competenza esclusiva statale. La «tutela della salute» (art. 117, comma 3) è invece materia concorrente e include la protezione dell’incolumità fisica dei cittadini in contesti come il soccorso balneare.
Le Regioni possono disciplinare il soccorso in mare?
Le Regioni possono disciplinare il soccorso balneare costiero come attività di tutela della salute, stabilendo requisiti tecnici per i mezzi di salvataggio. Non possono invece legiferare sulla sicurezza della navigazione marittima in senso stretto, che è riservata allo Stato anche in ragione degli obblighi internazionali.
Come si applica il «criterio della prevalenza» citato nella sentenza?
Quando una norma tocca più materie di competenza diversa, si applica il criterio della prevalenza: la materia su cui la norma incide in modo principale determina la competenza legislativa applicabile. In questo caso, la Corte ha ritenuto prevalente la finalità sanitaria su quella di sicurezza pubblica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione delle competenze legislative, inclusa tutela della salute (concorrente) e sicurezza pubblica (esclusiva statale)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.