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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti, rimettente di questioni di legittimità costituzionale su norme-delega per regolamenti di delegificazione in materia di formazione professionale, imprese artigiane e settore vitivinicolo, affinché il giudice a quo rivaluti la rilevanza alla luce dello ius superveniens.
Di cosa si tratta
La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimità aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale su più disposizioni di legge che autorizzavano il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materie di competenza regionale (formazione professionale, imprese artigiane, settore vitivinicolo). La stessa questione era già stata rinviata alla Corte dei conti nel 2001 (ord. n. 77) a causa di modifiche normative; la Corte dei conti l’aveva risollevata nel 2001.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 196/1997; l’art. 9, commi 3, 3-bis e 4, del d.l. n. 148/1993 conv. dalla legge n. 236/1993; gli artt. 7 e 142 del d.lgs. n. 112/1998; l’art. 20, comma 2, e all. 1, n. 96, della legge n. 59/1997; l’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173/1998, in riferimento agli artt. 76, 117 e 119 della Costituzione. Il rimettente era la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti affinché rivaluti la rilevanza e la perdurante non manifesta infondatezza delle questioni alla luce delle sopravvenute modifiche normative, tra cui le nuove regole di “cedevolezza” dei regolamenti statali nelle materie regionali introdotte dalla legge n. 340/2000 e la riforma del Titolo V della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3/2001.
Il principio
Quando nel corso del giudizio di legittimità costituzionale sopravvengono modifiche normative rilevanti per la valutazione della questione, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo, evitando decisioni su questioni divenute prive di oggetto o di rilevanza.
Domande e risposte
Cosa sono i regolamenti di delegificazione?
Sono regolamenti del Governo che, in base a una legge-delega parlamentare, disciplinano materie precedentemente regolate da leggi, “declassando” la fonte normativa da legge a regolamento. Consentono una maggiore flessibilità nella regolazione tecnica di settori specifici, ma devono rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge di autorizzazione.
Quale era il problema costituzionale dei regolamenti impugnati?
La Corte dei conti sosteneva che le norme di legge che autorizzavano l’adozione dei regolamenti violassero l’art. 76 Cost. (eccesso di delega), gli artt. 117 e 119 Cost. (competenza regionale e autonomia finanziaria) e l’art. 118 Cost. (principio di sussidiarietà), intervenendo in materie attribuite alla competenza regionale.
Perché la questione era stata già rinviata nel 2001?
Con l’ordinanza n. 77 del 2001 la Corte aveva restituito gli atti alla Corte dei conti a causa dell’entrata in vigore della legge n. 340/2000, che aveva introdotto una clausola di “cedevolezza” per i regolamenti statali nelle materie regionali. La Corte dei conti aveva risollevato le questioni ritenendo che quella modifica non bastasse a sanare il problema.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega al Governo per l’esercizio della funzione legislativa, parametro principale
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa Stato-Regioni, parametro della questione
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