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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 30 (decorrenza degli obblighi di comunicazione patrimoniale) e sulla confisca prevista dall’art. 31 della legge antimafia n. 646/1982, e manifestamente infondata la questione sulla proporzionalità della pena edittale prevista dallo stesso art. 31.

Di cosa si tratta

Chi è stato sottoposto con provvedimento definitivo a misure di prevenzione antimafia è obbligato per dieci anni a comunicare alla polizia tributaria le variazioni patrimoniali superiori a una soglia. La violazione di questo obbligo è punita con la reclusione da due a sei anni. Il GUP di Trapani aveva sollevato tre questioni: sull’ambigua decorrenza dell’obbligo (art. 30), sulla proporzionalità della sanzione penale e sulla legittimità della confisca automatica dei beni (art. 31).

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (legge antimafia), in riferimento agli artt. 3, 27, 35, 41 e 42 della Costituzione. Il rimettente era il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 30 (decorrenza ambigua dell’obbligo di comunicazione), per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza; 2) manifestamente inammissibile la questione sulla confisca di cui all’art. 31, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza; 3) manifestamente infondata la questione sulla pena edittale (reclusione da 2 a 6 anni) prevista dall’art. 31, ritenendo proporzionata la risposta sanzionatoria agli obblighi di monitoraggio patrimoniale imposti a soggetti già destinatari di misure di prevenzione.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale che non sviluppano un’argomentazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza sono inammissibili. Nel merito, le scelte sanzionatorie del legislatore in materia di criminalità organizzata godono di più ampia discrezionalità e non sono manifestamente irragionevoli quando rispondono a esigenze di contrasto all’infiltrazione mafiosa nell’economia.

Domande e risposte

A chi si applica l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali?

A chi è stato sottoposto con provvedimento definitivo a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 (misure di prevenzione antimafia). L’obbligo dura dieci anni e riguarda variazioni di entità e composizione del patrimonio per importi superiori a una soglia (al tempo, venti milioni di lire).

Qual era il problema sollevato sul testo dell’art. 30?

La norma è formulata in modo tale che il primo comma fa decorrere l’obbligo dal provvedimento definitivo, mentre i commi successivi sembrano farlo decorrere già dalla data del decreto applicativo della misura. Il GUP lamentava che questa ambiguità generasse incertezza del diritto e disparità di trattamento.

La confisca prevista dall’art. 31 ha natura di misura di sicurezza?

Il GUP sosteneva che la confisca disciplinata dall’art. 31 avesse natura di sanzione aggiuntiva piuttosto che di misura di sicurezza vera e propria, in quanto non si ricollega alla pericolosità delle cose confiscate ma al solo fatto della condanna. La Corte ha dichiarato inammissibile questa questione senza entrare nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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