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Con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la norma che imponeva la sospensione automatica dal servizio del dipendente pubblico condannato con sentenza non definitiva per determinati reati contro la PA: è incostituzionale la parte che faceva durare la sospensione per un periodo pari al termine di prescrizione del reato, poiché crea una misura cautelare di durata eccessiva e sproporzionata.
Di cosa si tratta
L’art. 4 della legge n. 97/2001 prevedeva che i dipendenti pubblici condannati (anche non definitivamente) per reati contro la PA fossero automaticamente sospesi dal servizio. La sospensione cessava in caso di proscioglimento o assoluzione, oppure allo scadere di un periodo pari al termine di prescrizione del reato. Tre ricorrenti dipendenti pubblici della Campania avevano impugnato i relativi provvedimenti davanti al TAR Campania, che aveva sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, commi 1 e 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 della Costituzione. Il rimettente era il TAR per la Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, “nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato”. Questo meccanismo determinava una durata della sospensione potenzialmente lunghissima (anche quindici o vent’anni), sproporzionata rispetto alle esigenze cautelari; 2) ha dichiarato non fondata la questione sull’automatismo della sospensione (comma 1), ritenendo che il legislatore potesse legittimamente identificare categorie di reati per cui l’esigenza cautelare possa essere valutata in via generale e astratta (richiamando la sent. n. 206/1999).
Il principio
Il legislatore può prevedere la sospensione automatica dal servizio del dipendente pubblico condannato non definitivamente per gravi reati contro la PA, ma la durata della misura cautelare deve essere determinata in modo ragionevole e proporzionato alle esigenze cautelari: è incostituzionale parametrare la durata della sospensione al termine di prescrizione del reato, che può raggiungere periodi eccessivamente lunghi.
Domande e risposte
Quali reati fanno scattare la sospensione automatica prevista dalla legge n. 97/2001?
I delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della stessa legge n. 97/2001, ossia i delitti dei pubblici ufficiali contro la PA (concussione, corruzione, peculato, abuso d’ufficio e reati connessi), per i quali sia stata pronunciata condanna anche non definitiva.
Perché la durata pari alla prescrizione era incostituzionale?
La prescrizione per i reati contro la PA può essere molto lunga (spesso dodici o quindici anni, con possibili sospensioni e interruzioni). Una sospensione dal servizio di tale durata non ha più carattere cautelare ma diventa di fatto una sanzione anticipata, incompatibile con la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.
La Corte aveva già esaminato questioni simili?
Sì. Con la sentenza n. 206 del 1999 aveva ritenuto legittima la sospensione automatica prevista per i reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, considerata giustificata dalla particolare gravità di quei reati e dall’esigenza di evitare l’infiltrazione mafiosa negli apparati pubblici. La legge n. 97/2001 aveva inteso generalizzare quel meccanismo, ma con una disciplina della durata che la Corte ha ritenuto sproporzionata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza, rilevante per la misura cautelare automatica
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della PA, parametro evocato dai rimettenti
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