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La Corte dichiara non fondate le questioni di Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia contro la legge di stabilità 2013: le norme che chiamano le Regioni a statuto speciale a concorrere al risanamento della finanza pubblica non violano gli statuti speciali né il principio dell’accordo in materia finanziaria.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2013 ha previsto un concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al contenimento e al risanamento della finanza pubblica, con accantonamenti e riduzioni di risorse. Tre enti ad autonomia speciale hanno impugnato tali disposizioni, ritenendole lesive delle proprie prerogative finanziarie statutarie e del metodo consensuale che deve regolare i rapporti finanziari con lo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli statuti speciali (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia) e relative norme di attuazione, agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione (in combinato con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), nonché al principio consensualistico e di leale collaborazione.
La decisione della Corte
Riuniti i ricorsi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Le norme impugnate, che impongono alle autonomie speciali un concorso al risanamento finanziario, sono compatibili con gli statuti e con il principio dell’accordo, rientrando nel quadro del coordinamento della finanza pubblica cui anche le Regioni speciali sono tenute a partecipare.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale sono chiamate a concorrere al risanamento della finanza pubblica: misure statali di contenimento che le coinvolgono non violano l’autonomia statutaria né il principio consensuale, quando si inseriscono nel coordinamento della finanza pubblica complessiva.
Domande e risposte
Le Regioni speciali possono essere chiamate a tagliare la spesa?
Sì. La Corte ha ritenuto legittimo il loro concorso al risanamento della finanza pubblica, ritenendolo compatibile con gli statuti speciali e con il principio dell’accordo.
Il principio dell’accordo è stato violato?
No. La Corte ha escluso la violazione del metodo consensuale: le misure rientrano nel coordinamento della finanza pubblica, a cui anche le autonomie speciali devono partecipare.
Qual è stato l’esito complessivo dei ricorsi?
Tutte le questioni sui commi 454, 456, 457 e 459 della legge n. 228 del 2012 sono state dichiarate non fondate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica, tra i parametri invocati
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, tra i parametri invocati
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, tra i parametri invocati
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