Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondate le questioni di Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia contro la legge di stabilità 2013: le norme che chiamano le Regioni a statuto speciale a concorrere al risanamento della finanza pubblica non violano gli statuti speciali né il principio dell’accordo in materia finanziaria.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2013 ha previsto un concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al contenimento e al risanamento della finanza pubblica, con accantonamenti e riduzioni di risorse. Tre enti ad autonomia speciale hanno impugnato tali disposizioni, ritenendole lesive delle proprie prerogative finanziarie statutarie e del metodo consensuale che deve regolare i rapporti finanziari con lo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli statuti speciali (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia) e relative norme di attuazione, agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione (in combinato con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), nonché al principio consensualistico e di leale collaborazione.

La decisione della Corte

Riuniti i ricorsi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Le norme impugnate, che impongono alle autonomie speciali un concorso al risanamento finanziario, sono compatibili con gli statuti e con il principio dell’accordo, rientrando nel quadro del coordinamento della finanza pubblica cui anche le Regioni speciali sono tenute a partecipare.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale sono chiamate a concorrere al risanamento della finanza pubblica: misure statali di contenimento che le coinvolgono non violano l’autonomia statutaria né il principio consensuale, quando si inseriscono nel coordinamento della finanza pubblica complessiva.

Domande e risposte

Le Regioni speciali possono essere chiamate a tagliare la spesa?

Sì. La Corte ha ritenuto legittimo il loro concorso al risanamento della finanza pubblica, ritenendolo compatibile con gli statuti speciali e con il principio dell’accordo.

Il principio dell’accordo è stato violato?

No. La Corte ha escluso la violazione del metodo consensuale: le misure rientrano nel coordinamento della finanza pubblica, a cui anche le autonomie speciali devono partecipare.

Qual è stato l’esito complessivo dei ricorsi?

Tutte le questioni sui commi 454, 456, 457 e 459 della legge n. 228 del 2012 sono state dichiarate non fondate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.