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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 3, comma 7, della legge Pinto: il giudice ha impugnato la norma sbagliata. Nel processo da cui nasceva la questione rilevava la «penalità di mora» del processo amministrativo, non la disposizione sull’erogazione degli indennizzi «nei limiti delle risorse disponibili».

Di cosa si tratta

La «legge Pinto» (n. 89 del 2001) prevede un equo indennizzo per chi subisce un processo di durata irragionevole. Una sua norma stabilisce che gli indennizzi sono erogati «nei limiti delle risorse disponibili». Il Consiglio di Stato, dovendo decidere se applicare all’amministrazione la «penalità di mora» per il ritardato pagamento, ha dubitato che proprio quel limite di spesa fosse compatibile con il diritto a un processo equo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU: la norma, subordinando il pagamento alle risorse disponibili, non garantirebbe il risarcimento integrale del danno da irragionevole durata del processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per «aberratio ictus»: la norma censurata era estranea all’oggetto del processo principale. Il giudice doveva decidere sull’applicabilità della penalità di mora prevista dall’art. 114 del codice del processo amministrativo, e quindi avrebbe dovuto eventualmente impugnare quella disposizione, non l’art. 3, comma 7, della legge Pinto, che riguarda un tema diverso (il risarcimento integrale) e non rilevante in quel giudizio.

Il principio

La questione di costituzionalità deve avere ad oggetto la norma da cui dipende effettivamente la decisione del giudizio principale: censurare una disposizione estranea, ancorché collegata in modo solo indiretto, comporta l’inammissibilità per difetto di rilevanza.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se gli indennizzi della legge Pinto possono essere limitati dalle risorse disponibili?

No. La questione è stata dichiarata inammissibile perché riguardava una norma estranea al giudizio principale: il merito non è stato esaminato.

Che cosa significa «aberratio ictus» in questo contesto?

Significa che il giudice ha «mancato il bersaglio»: ha impugnato una disposizione diversa da quella effettivamente rilevante per la decisione che doveva prendere.

Il limite delle risorse disponibili cancella il diritto all’indennizzo?

No. Secondo la Corte quel limite non esclude l’adempimento dei giudicati, ma comporta solo che il pagamento sia differito al ripristino delle risorse, e quindi avvenga in ritardo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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