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La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014: il Consiglio regionale l’aveva approvata dopo la scadenza del mandato, in regime di prorogatio, pur trattandosi di interventi non urgenti né dovuti, in violazione dei limiti previsti dallo statuto regionale.
Di cosa si tratta
Quando un Consiglio regionale è scaduto ma il nuovo non si è ancora insediato, esso resta in carica in regime di «prorogatio» con poteri limitati: può adottare solo atti dovuti o urgenti. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, in questa fase, aveva approvato una legge contenente, tra l’altro, una sanatoria urbanistica, norme sul servizio idrico e misure di sostegno finanziario. Il Governo l’ha impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione, e in via subordinata l’art. 1, comma 1, lettera b), in riferimento agli artt. 75 e 117, secondo comma, Cost. (servizio idrico, remunerazione del capitale espunta dal referendum del 2011).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all’art. 123 Cost. (inconferenti gli artt. 121 e 122). I contenuti della legge — sanatoria urbanistica, gestione ordinaria del servizio idrico, sostegno alla ricollocazione del personale delle comunità montane — non erano atti dovuti né urgenti e improcrastinabili; anzi, alcuni si prestavano a essere letti come una «captatio benevolentiae» verso gli elettori, vietata in periodo pre-elettorale. La censura subordinata sull’art. 1, comma 1, lettera b), è rimasta assorbita.
Il principio
Un Consiglio regionale in prorogatio dispone di poteri attenuati: può approvare solo atti dovuti o realmente urgenti e improcrastinabili, astenendosi da interventi che possano apparire come ricerca di consenso elettorale. L’esercizio della funzione legislativa oltre questi limiti viola lo statuto regionale e l’art. 123 Cost.
Domande e risposte
Che cos’è la prorogatio di un Consiglio regionale?
È la permanenza in carica del Consiglio scaduto fino all’insediamento del nuovo: in questa fase l’organo conserva solo poteri attenuati, limitati agli atti dovuti o urgenti.
Perché l’intera legge abruzzese è stata annullata?
Perché approvata in prorogatio pur contenendo interventi non dovuti né urgenti (sanatoria edilizia, servizio idrico ordinario, sostegno al personale), in violazione dell’art. 86 dello statuto e dell’art. 123 Cost.
Che cosa significa «captatio benevolentiae» in questo caso?
Indica un intervento legislativo che può apparire come ricerca del favore degli elettori in prossimità del voto: il Consiglio in prorogatio deve astenersene per garantire una competizione libera e trasparente.
Norme collegate
- Art. 123 della Costituzione — statuto regionale e limiti della prorogatio, parametro decisivo
- Art. 75 della Costituzione — divieto di ripristino della normativa abrogata da referendum, censura subordinata assorbita
- Art. 117 della Costituzione — competenze esclusive statali su concorrenza, ordinamento civile e ambiente, censura subordinata assorbita
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