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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte definisce i ricorsi di quattro Regioni a statuto speciale contro le norme sull’IMU e sulla finanza locale: dichiara cessata la materia del contendere su una disposizione e inammissibili tutte le altre questioni, per sopravvenienze normative e carenze dei ricorsi.

Di cosa si tratta

L’introduzione anticipata dell’IMU (in sostituzione di ICI e di parte dell’IRPEF) e le successive misure sulla finanza locale hanno inciso sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia), che lamentavano la sottrazione di gettito e la lesione della propria autonomia finanziaria statutaria.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), e l’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento a numerosi parametri statutari e costituzionali (tra cui l’art. 117, terzo comma, e l’art. 119 Cost., in combinato con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa all’art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201 del 2011, promossa dal Friuli-Venezia Giulia, e ha dichiarato inammissibili tutte le altre questioni sollevate dalle quattro Regioni speciali sugli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 e sull’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228 del 2012.

Il principio

Nel giudizio in via principale le sopravvenienze normative satisfattive possono determinare la cessazione della materia del contendere, mentre le carenze di impostazione e di motivazione dei ricorsi conducono all’inammissibilità delle questioni: l’esame nel merito presuppone censure ammissibili e ancora attuali.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se l’IMU lede l’autonomia delle Regioni speciali?

No, non nel merito: le questioni sono state dichiarate in parte con cessazione della materia del contendere e in parte inammissibili, senza un giudizio sulla fondatezza.

Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che — per modifiche normative sopravvenute che soddisfano la pretesa o per il venir meno dell’interesse — non c’è più una controversia da decidere, e la Corte chiude il giudizio senza pronuncia sul merito.

Perché sono stati riuniti i ricorsi?

Perché le quattro Regioni impugnavano le stesse disposizioni con parametri e motivi in parte coincidenti: la riunione consente una trattazione unitaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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