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Con la sentenza n. 3 del 2016 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro disposizioni della legge di stabilità 2014 in materia di concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica.

Di cosa si tratta

La pronuncia riguarda l’art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativo agli accantonamenti e al concorso delle Regioni, comprese quelle a statuto speciale, agli obiettivi di finanza pubblica. La Regione siciliana lamentava la lesione della propria autonomia finanziaria statutaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, nonché agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: inammissibili quelle sull’art. 1, comma 508 (e sui commi 508 e 590 sotto altri profili) e non fondata quella sull’art. 1, comma 508 in combinato disposto con il comma 590, in riferimento allo Statuto siciliano.

Il principio

Lo Stato può chiamare anche le Regioni a statuto speciale a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica: le relative previsioni non violano l’autonomia finanziaria statutaria quando rispettano i limiti e le procedure che presiedono ai rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali.

Domande e risposte

Cosa contestava la Regione siciliana?

Le norme della legge di stabilità 2014 che la chiamavano a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, ritenute lesive della propria autonomia finanziaria statutaria.

La Regione siciliana ha vinto?

No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

Le Regioni a statuto speciale possono essere chiamate al risanamento dei conti pubblici?

Sì: lo Stato può coinvolgerle nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei limiti e delle procedure statutarie.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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