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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di quattro Tribunali sulla «clausola di salvaguardia» dei contratti di locazione registrati in base a norme già dichiarate illegittime. La disposizione censurata era stata, nel frattempo, a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte (sentenza n. 169 del 2015).

Di cosa si tratta

Dopo che la Corte aveva bocciato le norme sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione, il legislatore aveva «fatto salvi» fino al 31 dicembre 2015 gli effetti già prodotti. Quattro Tribunali sospettavano che questa salvezza aggirasse il giudicato costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (e l’art. 1 della legge di conversione n. 80 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, della Costituzione. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Verona, Napoli, Roma e Gela.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità. La disposizione censurata era stata già dichiarata illegittima dalla sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione: le questioni risultano quindi prive di oggetto.

Il principio

Quando la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da una precedente pronuncia, le questioni successivamente sollevate sulla stessa disposizione restano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Domande e risposte

Perché le questioni sono prive di oggetto?

Perché la norma che i giudici chiedevano di valutare era già stata annullata da un’altra sentenza della Corte (n. 169 del 2015).

Cosa temevano i Tribunali?

Che la «clausola di salvaguardia» facesse rivivere norme già dichiarate incostituzionali, aggirando il giudicato della Corte.

Quali parametri erano invocati?

Tra gli altri, il divieto di reintrodurre norme dichiarate illegittime (art. 136) e l’intangibilità del giudicato costituzionale (art. 137).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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