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La Corte dichiara estinto il processo dopo la rinuncia del Governo al ricorso contro una norma del Friuli-Venezia Giulia sulla reggenza delle funzioni di segretario nei piccoli Comuni, nel frattempo abrogata e mai concretamente attuata.
Di cosa si tratta
Una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia consentiva, fino al 30 giugno 2019 e nei Comuni fino a 3.000 abitanti, di affidare le funzioni di segretario comunale a un dipendente di categoria D con titolo idoneo. Il Governo aveva impugnato la norma; nel corso del giudizio essa è stata abrogata e non ha avuto attuazione, perché gli incarichi sono stati conferiti in base ad altra disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 10, comma 15, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2017, in riferimento agli artt. 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Governo e della mancata costituzione della Regione, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso non seguita dalla costituzione della parte resistente determina l’estinzione del processo.
Domande e risposte
La norma regionale è stata dichiarata incostituzionale?
No. La Corte non ha deciso nel merito: il processo si è estinto per rinuncia al ricorso.
Perché il Governo ha rinunciato?
Perché la disposizione impugnata era stata abrogata e non aveva avuto alcuna concreta attuazione, venendo meno le ragioni dell’impugnazione.
Che effetto ha l’estinzione del processo?
Chiude il giudizio senza una pronuncia sul merito della costituzionalità della norma.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — Parametro sull’eguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici invocato nel ricorso
- Art. 97 della Costituzione — Parametro su buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — Secondo comma, lettera l): competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
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